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L’uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza 

Ott 13, 2021

AGI – Stessi fatti, stesse ipotesi di reato,  stessi tempi. Ma per il giudice di Milano Roberto Crepaldi, E.F. va processato due volte, nonostante il primo giudizio in Albania si sia chiuso con una condanna a 6 anni e otto mesi per droga, già scontata in patria molto tempo fa. A rivelare la vicenda è il legale italiano di E.F., Daniele Sussman Steinberg, che da mesi chiede il proscioglimento in aula sulla base del noto principio ‘ne bis in idem’, incontrando il ‘no’ del giudice.

Anche il giudice ‘ammette’ che i fatti sono gli stessi 

Il magistrato non nega che ci troviamo proprio in questa situazione. Anzi. “Non vi è dubbio – scrive Crepaldi – che i fatti per i quali si è proceduto in Albania costituiscono i medesimi per i quali è a processo oggi: la lettura della sentenza consente di comprendere come il procedimento estero si sia svolto, a carico di E.F., in relazione al delitto di traffico di sostanze stupefacenti (quattro episodi) e si sia concluso con la condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Inoltre, la stessa motivazione della sentenza della Corte evidenzia che si tratti di procedimenti fondati sui medesimi atti di indagine, portati avanti in sinergia dalle autorità inquirenti dei due Paesi”. 

Processo con le prove di 16 anni fa

E.F. era finito in un’indagine della Dda di Milano nel 2005 sfociata poi in un processo a casa sua. Per il giudice non basta abbia tracorso più di 4 anni in galera perché “dando per scontata l’esatta corrispondenza tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati in Albania – argomenta Crepaldi – vi è un ostacolo giuridico di un’automatica preclusione derivante dal bis in idem“. Cioè: sappiamo benissimo che hai già pagato per i reati che hai commesso, ma ti riprocessiamo comunque.

Com’è possibile? C’è un “difetto di accordi bilaterali”, spiega il giudice, e dunque non è preclusa la “rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, non essendo quello del ne bis in idem un principio generale del diritto internazionale”.

In sostanza il problema è che i due Stati non si sono messi d’accordo che per entrambi vale il principio per cui non si possa essere processati due volte. Non vengono in soccorso, secondo il giudice, né “la Convenzione sul trasferimento delle procedure penali, aperta alla firma a Strasburgo nel 1972 ma mai ratificata dall’Italia”, né “il richiamo alla Carta di Nizza, essendo l’Albania “estranea al territorio dell’Unione europea”.

In conclusione: istanza della difesa rigettata e via col processo per gli stessi fatti e con le stesse prove. Di sedici anni fa. 
 

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