AGI – Slitta al 30 giugno il termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, precedentemente fissato al 30 aprile dalla legge di Bilancio 2023. Contestualmente spostato al 30 settembre (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute con l’indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.
Sono le novità introdotte in materia di ‘rottamazione’ delle cartelle dal decreto legge 51/2023, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 10 maggio, e con le quali sono state aggiornate sul sito di Agenzia Riscossione le risposte alle domande più frequenti (Faq). Il decreto prevede inoltre il posticipo della scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.
La domanda di definizione agevolata, ricorda l’Agenzia Riscossione, deve essere presentata in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).
All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con più immediatezza grazie alla possibilità di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili” che vengono visualizzati, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.
Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.
La definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti.
Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette ‘maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre (come stabilito dal dl 51/2023) e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1 novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.