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L’Antitrust multa Tim per 116 milioni: “Ostacoli allo sviluppo della banda larga”

Mar 6, 2020

ROMA – L’Autorità Antitrust ha concluso il procedimento sulla banda largha accertando che Tim ha posto in essere una strategia anti-concorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo degli investimenti in queste infrastrutture.

La competizione nel settore delle tlc, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.

In questa prospettiva l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di Tim che puntavano a ritardare lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, cioè l’Ftth (Fiber To The Home), nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno.

Sono le aree “bianche”, quelle zone cioè dove – in assenza di sussidi pubblici – il mercato non porterebbe l’infrastrutturazione innovativa. In particolare le condotte di Tim sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di tlc a famiglie e imprese.

Tim ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti (leggi Open Fiber, ndr), impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

L’Autorità ha accertato che Tim ha ostacolato lo svolgimento delle gare, indette nell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del governo, per il sostegno agli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga nelle aree più svantaggiate del territorio nazionale (aree bianche). In particolare, Tim ha deciso una modifica non profittevole dei piani di copertura di tali aree durante lo svolgimento delle le gare ed ha intrapreso, contestualmente, iniziative legali strumentalmente rivolte a ritardare le medesime.

“Questo comportamento – scrive l’Autorità Antitrust – appare particolarmente grave in quanto i suddetti ritardi producono i loro effetti in una situazione complessiva che vede il nostro Paese già strutturalmente indietro di ben 18 punti percentuali rispetto alle altre economie europee in termini di copertura della Ftth”.

Al momento dell’avvio della strategia anti-competitiva, a fine 2016, “solo il 18% circa delle unità immobiliari era coperta da una rete in fibra ottica, un dato al di sotto della media dell’Ue, pari al 22%. Un divario che non si è attenuato nei due anni successivi, quando le stesse percentuali di copertura sono passate rispettivamente al 23% per l’Italia e al 29% per l’Ue”.

Tim ha inoltre operato una rimodulazione della propria offerta di servizi di accesso alla rete in fibra ottica, valida per l’intero territorio nazionale, tesa a prosciugare preventivamente il bacino di domanda contendibile dagli altri operatori, anche attraverso un abbassamento al di sotto del livello di costo dei prezzi di alcuni servizi.

Sul mercato dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale, Tim ha immesso in commercio offerte promozionali inclusive di elementi idonei a legare contrattualmente il cliente per una durata temporale eccessiva.

L’Autorità ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di circa 116 milioni di euro “bilanciando la necessità di garantire la necessaria deterrenza rispetto a possibili future condotte con l’esigenza che la sanzione non sia ingiustificatamente afflittiva” (l’azienda condannata farà ricorso al Tar).

A quest’ultimo proposito, si è tenuto conto, tra l’altro, del comportamento tenuto da Tim nella fase finale dell’istruttoria. L’azienda assicurava “che le offerte promozionali presentavano delle condizioni economiche complessive replicabili da altri operatori concorrenti”.

D’altra parte, non è provato che “la strategia abusiva sarebbe stata realizzata anche mediante l’utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la clientela degli operatori alternativi nel mercato retail. Gli elementi istruttori non hanno permesso, di ritenere che il fenomeno delle malpractice sia riconducibile al complesso disegno strategico posto in essere da Tim”.

In considerazione delle gravi difficoltà che sta affrontando il sistema produttivo del nostro paese, derivanti dalla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell’importo elevato, l’Autorità ha deciso che la sanzione potrà essere pagata entro il 1 ottobre 2020.

Tim ha annunciato che farà ricorso al Tar contro la decisione dell’Agcm: in una nota definice la sanzione “ingiustificata”. “Il provvedimento suscita inoltre perplessità, anche perché le presunte condotte anticompetitive di Tim vengono valutate in maniera del tutto diversa dal Regolatore del settore”.

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