Privacy e tecnologia
Temi in classe, voti di esami e comunicazioni scolastiche
Altro importante punto della guida riguarda i temi in classe: viene sottolineato che assegnare temi riguardanti la sfera personale degli studenti non lede in alcun modo la privacy. Starà, poi, alla sensibilità dell’insegnate decidere se, al momento della lettura del tema in classe, determinate tematiche debbano essere portate o meno a conoscenza degli altri studenti.
È inoltre ribadito che la pubblicazione degli esiti scolastici non costituisce violazione della privacy, bensì risponde alle esigenze di trasparenza della pubblica amministrazione.
Nel seguito della guida, poi, il Garante si sofferma in particolare sulle comunicazioni scolastiche: tali documenti devono evitare di essere pubblicati con strumenti accessibili a chiunque, qualora possano rivelare l’identità di studenti che si trovano in situazioni estremamente delicate (ad esempio, per casi di bullismo, le comunicazioni vanno rivolte esclusivamente alle famiglie interessate e non inserite in circolari pubbliche).
Utilizzo di smartphone o strumenti simili
Il Garante precisa anche che spetta alle scuole indicare con quali modalità sia consentito l’utilizzo di smartphone e strumenti simili che permettano la registrazione di suoni ed immagini. L’utilizzo in generale, infatti, è consentito ma è necessario rendere consapevoli gli studenti della necessità di rispettare l’immagine e la dignità dei soggetti ripresi: eventuali usi scorretti possono causare conseguenze anche gravi. Ad esempio, è possibile registrare una lezione per scopi personali, ma è necessario, in primo luogo, il consenso del soggetto ripreso, nonché un’adeguata informativa per poter pubblicare sui social immagini o video di altri soggetti. In caso di pubblicazioni contro il consenso dell’interessato si può incorrere in pesanti sanzioni, anche di carattere penale.writing
Particolare attenzione viene rivolta anche ai fenomeni del cyberbullismo e del sexting.
Il primo consiste in un attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato attraverso la rete, allo scopo di ingenerare timore, ansia, isolamento nella vittima e, attualmente, viene assimilato allo stalking. Peraltro, a causa del proliferare del fenomeno, lo scorso settembre è stato approvato dalla Camera dei Deputati un provvedimento che mira a identificare il cyberbullismo come comportamento illegale e regolarlo specificamente.
Il termine sexting, invece, viene utilizzato per indicare condotte consistenti nell’invio di messaggi ed immagini sessualmente espliciti, tramite smartphone o altri mezzi informatici. In Italia queste condotte non hanno ancora una precisa disciplina normativa e, per il momento, si applicano per analogia le norme su stalking, molestie e produzione-divulgazione di materiale pedopornografico.
Il Garante, rivolgendosi direttamente ai ragazzi, li invita a comprendere che particolari comportamenti posti in essere sul web possono ripercuotersi anche gravemente nella vita reale, sia dal punto di vista della vittima degli abusi (si è assistito a diversi casi di cambio di scuola o addirittura suicidi), che da parte di chi agisce (si può incorrere in sanzioni di vario tipo). Inoltre, viene suggerito a chi è vittima di tali comportamenti di non esitare ad avvisare sia compagni e professori, sia il gestore del social per la rimozione del contenuto e le autorità competenti.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di fare riprese o foto durante recite, gite e saggi scolastici, viene ribadito che non vi è alcuna violazione della privacy quando questi materiali vengono raccolti per fini personali (per mostrarle ad amici e parenti). Diversamente, se si procede alla loro pubblicazione su internet e social, diventa necessario ricevere il consenso informato degli interessati presenti nei video e nelle foto.
Pubblicazioni On Line
Per quanto riguarda le pubblicazioni online, il Garante sottolinea come le scuole debbano far fronte a determinati obblighi di pubblicità e trasparenza.
Nel compiere queste operazioni gli amministratori devono, tuttavia, prestare particolare attenzione, non pubblicando online dati personali che eccedano le finalità istituzionali per cui vengono trattati, nonché facendolo solo per il tempo strettamente necessario (in caso contrario, si potrebbe pregiudicare la privacy dell’interessato ed incorrere in sanzioni).
Videosorveglianza
Particolare attenzione merita, infine, la problematica della videosorveglianza: nella guida viene precisato come, in generale, vi sia la possibilità di installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma nel rispetto di precise misure normative.
Gli strumenti di videosorveglianza, infatti, devono funzionare esclusivamente negli orari di chiusura degli istituti (se collocate all’esterno degli edifici, possono essere attive per tutto il giorno, ma l’angolo di visuale deve essere opportunamente delimitato) e la loro presenza deve essere segnalata con esplicita segnaletica. Le immagini registrare, inoltre, devono essere cancellate, in generale, dopo 24 ore.
Occorre precisare, infine, che, a breve, potrebbero esserci importanti novità nella disciplina di quest’istituto: un recente disegno di legge prevede la possibilità di installare telecamere a circuito chiuso in asili nido, scuole dell’infanzia e strutture socio-assistenziali per anziani e disabili (anche se le riprese dovranno comunque avvenire in maniera criptata).
Nota: una versione più completa di questo articolo, con numerosi e precisi riferimenti al codice vigente, si può consultare su Diritto dell’Informatica.