AGI – È costituzionalmente illegittima la norma che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che, nella camera di consiglio odierna, ha esaminato la questione sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino nell’ambito del procedimento che vede imputato Alfredo Cospito per il reato di strage (articolo 285 cp) in relazione agli ordigni esplosi nel 2006 nei pressi della Scuola allievi carabinieri di Fossano.
La decisione, si legge in una nota di Palazzo della Consulta, è “in continuità con i numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata”: con l’eventuale prevalenza dell’attenuante della ‘lieve entità del fatto’, Cospito potrebbe andare incontro a una condanna compresa tra i 20 e i 24 anni di reclusione e non più all’ergastolo.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane, ma Palazzo della Consulta, nella sua nota, spiega che, secondo la Corte, “il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.