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La ‘colpa’ nella separazione è di chi lascia di colpo il coniuge

Mag 5, 2021

AGI – Abbandonare all’improvviso la casa coniugale, e, dunque, la propria famiglia è senza dubbio un elemento che sancisce la ‘colpa’ nel procedimento di separazione tra i coniugi.

A sottolinearlo è la prima sezione civile della Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di una donna contro la decisione dei giudici del merito di non addebitare la separazione al suo ex marito: la signora, come emerso dall’istruttoria, dopo anni di matrimonio connotati da una “perfetta unione materiale e spirituale” si era trovata, all’improvviso, di fronte alla confessione del marito di “essersi innamorato di un’altra donna”, con la quale stava vivendo “la storia” della sua “vita”.

Parole che erano state seguite, dopo qualche giorno, dalla scelta dell’uomo di lasciare “dall’oggi al domani” la casa coniugale dove viveva con la moglie e i loro due figli minorenni.

La Suprema Corte ha quindi annullato con rinvio la decisione che era stata presa dai giudici d’appello di Firenze e impugnata dalla signora, ricordando che, in base alle norme del codice civile, “solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio, costituisce giusta causa di allontanamento della residenza coniugale”.

Quindi, chi lascia la casa familiare senza aver presentato istanze del genere, “incorre della violazione dell’obbligo di coabitazione” da cui “consegue inevitabilmente l’addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale”.

I giudici del ‘Palazzaccio’, inoltre, ricordano che “il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che – sottolineano – si provi, e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata e in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta”.

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