• 13 Dicembre 2025 8:22

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Incidente con auto estera: chi paga e come procedere

Dic 13, 2025

Un incidente con un’auto estera attiva subito due pensieri: capire chi paga e decifrare come muoversi fra assicurazioni, sigle e uffici. Esiste però un sistema strutturato che tutela chi resta danneggiato, sia quando il sinistro avviene in Italia con una targa straniera sia quando l’urto avviene all’estero e si torna a casa con l’auto danneggiata.

La notizia meno rassicurante è che le procedure non sono immediate come nel classico incidente fra due veicoli italiani e ogni passo va fatto con attenzione per non compromettere il diritto al risarcimento.

Incidente in Italia con auto estera, nessun risarcimento diretto

Quando l’incidente si verifica in Italia e uno dei mezzi coinvolti ha una targa estera, il meccanismo del risarcimento diretto si ferma subito ai blocchi di partenza. La procedura semplificata prevista dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni vale solo se entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia e assicurati da compagnie che aderiscono alla convenzione Card. Se entra in scena un’auto straniera, si passa alla procedura ordinaria con richiesta di danni rivolta all’assicurazione del responsabile e non alla propria compagnia.

Qui entra in gioco l’Ufficio centrale italiano che svolge un ruolo di cerniera tra i danneggiati in Italia e le compagnie estere dei veicoli che circolano sul nostro territorio. In pratica per gli incidenti causati in Italia da un veicolo con targa straniera che abbia assolto l’obbligo assicurativo, l’Uci è l’ufficio nazionale di assicurazione di quel Paese e diventa il riferimento per la richiesta di risarcimento.

Il danno lo paga sempre l’assicurazione del veicolo responsabile, ma invece di dialogare con un’impresa estera in un sistema che non conosci bisogna interfacciarsi con una struttura italiana che, in base a convenzioni internazionali, attiva la procedura e a incaricare un’impresa designata alla liquidazione. Sebbene questo processo non elimini tempi tecnici e complessità, evita al danneggiato di inseguire da solo una compagnia straniera.

Cosa fare sul luogo dell’incidente

Al di là dello shock e della possibile barriera linguistica, in caso di incidente con auto estera bisogna pensare da subito alla parte probatoria. Servono i dati completi del veicolo straniero: targa, Paese di immatricolazione, marca e modello, generalità del conducente, denominazione della compagnia assicurativa e se possibile il numero di polizza.

Se le condizioni lo permettono, conviene compilare il modulo CAI – la cosiddetta constatazione amichevole o il vecchio CID – inserendo tutti i dati del veicolo estero e facendo firmare il conducente straniero. Il modulo non è obbligatorio, ma è un documento che congela la dinamica, le posizioni dei veicoli e a volte anche una prima ammissione di responsabilità. In caso di divergenze sulla ricostruzione dei fatti diventa la base per chi dovrà liquidare il danno.

Quando ci sono feriti o la dinamica è contestata, la strada più prudente è chiamare le forze dell’ordine. Il verbale della Polizia Stradale, dei Carabinieri o della Polizia Municipale certifica ora, luogo, posizione dei veicoli, eventuali violazioni del Codice della Strada e nominativi dei testimoni. Lo stesso vale per la documentazione medica: referti di pronto soccorso, certificazioni specialistiche, prescrizioni e terapie sono il presupposto per dimostrare il danno alla persona senza il quale la richiesta risarcitoria resta monca.

Anche se bisogna pagare il danno occorre comunque rispettare gli obblighi di denuncia di sinistro alla propria compagnia assicurativa allegando modulo CAI, eventuale verbale, foto, nominativi dei testimoni e certificati medici. In parallelo la richiesta di risarcimento per i danni materiali e fisici va indirizzata all’Ufficio centrale italiano che pubblica sul proprio sito il modulo di richiesta e indica gli elementi minimi da allegare.

Assicurazione del responsabile e iter di liquidazione

Dal punto di vista giuridico non cambia la regola cardine: paga l’assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro. In un incidente fra due auto italiane questo rapporto è mediato dal risarcimento diretto. In un incidente con auto estera la vittima si aggancia all’Ufficio centrale italiano che agisce, in base all’articolo 125 del Codice delle assicurazioni, come rappresentante degli uffici nazionali dei Paesi esteri aderenti al sistema Carta Verde.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento di tutti i dati, l’Ufficio centrale italiano individua l’impresa incaricata della gestione del sinistro e coordina la fase istruttoria. Da qui l’importanza di indicare una descrizione dettagliata dell’incidente, il luogo e la data del sinistro, le targhe dei veicoli, i riferimenti dell’autorità intervenuta, eventuali testimoni, i preventivi o le fatture delle riparazioni, le spese mediche e ogni elemento utile a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale.

La compagnia incaricata o la struttura che opera per conto dell’assicuratore estero è tenuta a rispettare i termini di legge per la formulazione dell’offerta risarcitoria o per una motivata risposta di diniego. I tempi non sono gli stessi del risarcimento diretto e sono in genere più lunghi perché possono servire verifiche ulteriori con l’assicuratore straniero. L’obbligo di dare un riscontro rimane: la vittima non è a discrezione della buona volontà di una compagnia ma tutelata da norme che impongono una risposta entro limiti temporali determinati.

Terzo trasportato, auto italiana e veicolo estero non assicurato

Chi viaggia come passeggero su un veicolo coinvolto in un incidente, a prescindere dal fatto che sia italiano o straniero, gode di una tutela privilegiata. La normativa italiana prevede che il terzo trasportato abbia diritto al risarcimento delle lesioni rivolgendosi alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, che poi potrà rivalersi sull’assicuratore del responsabile effettivo.

Diverso è il caso in cui sia un’auto italiana a causare un danno a un veicolo estero circolante in Italia. La propria compagnia Rc gestisce il sinistro, liquida il danneggiato e dialoga con gli organismi esteri o con l’ufficio nazionale del Paese della controparte. Le responsabilità, le franchigie e le eventuali rivalse interne restano sulle spalle della compagnia, non del singolo assicurato, salvo condotte gravemente dolose o fuori polizza.

La situazione più delicata è quella del veicolo estero non assicurato, con targa falsa, irregolare o addirittura non identificato perché si dà alla fuga. In questi scenari, a fianco delle sanzioni amministrative e delle eventuali conseguenze penali per il responsabile, entra in campo il Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da Consap. Il Fondo interviene per garantire un risarcimento a chi subisce un incidente a causa di un mezzo non assicurato, sconosciuto, rubato o assicurato presso una compagnia posta in liquidazione, anche quando si tratta di veicoli esteri. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono affidate a imprese designate da Ivass, ma la regia è pubblica e il Fondo è alimentato da un prelievo su ogni polizza Rc auto.

Per accedere al Fondo non basta dichiarare che l’altro veicolo è fuggito o non era assicurato: serve l’intervento delle autorità e un verbale ufficiale che documenti la dinamica, la targa rilevata, le circostanze della fuga o la condizione di non copertura assicurativa.

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