AGI – Fissato al 27 novembre prossimo il terzo grado di giudizio per la tragedia dell’hotel Rigopiano. Non soltanto per sottoporre a verifica di legittimità le otto condanne scaturite al termine del processo d’Appello: con il deposito a giugno scorso del ricorso (oltre 100 pagine) della procura generale, a firma del procuratore Alessandro Mancini, contro le 22 assoluzioni che, a sette anni dall’evento, (29 morti e 11 sopravvissuti) hanno ristretto il perimetro delle responsabilità penali ai soli livelli istituzionali di Comune di Farindola, Provincia e prefettura di Pescara. Ora con la data fissata, è tutto pronto per la nuova battaglia legale che verrà affrontata presso la Sesta Sezione di Roma che si occupa proprio del reato di depistaggio, contestato ai vertici della prefettura e rimasto escluso dalla condanna in secondo grado dell’ex prefetto Francesco Provolo.
Su questo punto, a parere della procura generale, la responsabilità dell’ex prefetto e dei funzionari non può essere esclusa alla luce della semplice assenza di richieste esplicite degli inquirenti sulla serie di telefonate con la richiesta di aiuto del cameriere d’Angelo; senza prescindere dal fatto che il semplice tacere è sufficiente per integrare l’ipotesi di reato, il ricorso pone in risalto la richiesta della Squadra mobile di Pescara di fornire “documentazione relativa all’attività svolta dal Ccs e dalla suindicata sala operativa nella giornata del 18 gennaio 2017 con particolare riferimento a eventuali brogliacci di attestazione delle segnalazioni e delle richieste d’intervento ricevute”.
Ma è in particolare sulle posizioni dei massimi dirigenti regionali del servizio di Protezione civile che il pg si dilunga per contestare in punto di logica la sentenza d’appello che ha escluso la responsabilità di Pierluigi Caputi, Carlo Visca, Emidio Primavera, Vincenzo Antenucci, Carlo Giovani e Sabatino Belmaggio. Tornano in discussione sia la mancata realizzazione della Carta di localizzazione del pericolo valanghe, sia la prevedibilità dell’evento.
“Non è necessario – si legge nel ricorso – che il garante, per rispondere dell’evento, deve essere dotato di tutti i poteri impeditivi, essendogli richiesto di porre in essere solo quelli da lui esigibili”. Premessa necessaria per arrivare alla conclusione che “è certo che il puntuale adempimento di quanto richiesto avrebbe senz’altro impedito il grave disastro. L’inerzia accertata è certamente un comportamento gravemente censurabile nel funzionario”.
La sentenza d’Appello viene censurata anche rispetto alla mancata considerazione delle evidenze probatorie emerse dal lavoro di consulenti tecnici e periti. Tra i punti fermi del processo c’e’ la prevedibilita’ dell’evento. “Una cartografia completa (sia Clpv e Clv) della zona – si legge nella perizia – se fosse stata disponibile all’epoca del fatto, avrebbe certamente individuato un’area di espandimento comprendente l’Hotel Rigopiano”.