AGI – Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku che aveva ricevuto un turno di squalifica dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione dopo l’esultanza sotto la curva della Juventus in occasione del gol dell’1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia giocata in casa bianconera.
Calcio Il numero uno della Figc ha adottato questo provvedimento: “visto il dispositivo della Corte Sportiva di Appello con cui è stata confermata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in seguito al provvedimento di espulsione; considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara; ritenuto che il principio della lotta a ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione”.
AGI – Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha concesso la grazia a Romelu Lukaku che aveva ricevuto un turno di squalifica dal giudice sportivo a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione dopo l’esultanza sotto la curva della Juventus in occasione del gol dell’1-1 nella semifinale di andata di Coppa Italia giocata in casa bianconera.
Calcio Il numero uno della Figc ha adottato questo provvedimento: “visto il dispositivo della Corte Sportiva di Appello con cui è stata confermata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in seguito al provvedimento di espulsione; considerato che è emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara; ritenuto che il principio della lotta a ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale; ritenuto pertanto, alla stregua della applicabilità in via generale a tutte le fattispecie sanzionatorie dell’art. 43 del Codice di Giustizia Sportiva, che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione”.