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Genova, il Mit boccia la Gronda: valutare opzioni più efficienti 

Ago 21, 2019

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21 agosto 2019


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«La risultanza delle valutazioni condotte suggerisce di cogliere l’opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti auspica possano, a partire dallo studio effettuato, essere approfondite e individuate attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali». Questa la conclusione cui arrivano l’analisi costi benefici e l’analisi giuridica relative alla Gronda di Ponente di Genova e interconnessione A7-A10-A12 che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha pubblicato online.

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L’analisi giuridica, in particolare, che valuta le problematiche connesse agli obblighi contrattuali (la realizzazione della Gronda rientra nella concessione di Autostrade per l’Italia), calcola il prezzo dello scioglimento in almeno un miliardo: «Ammonta, al netto del mancato guadagno indennizzabile nella misura del 10% dell’utile ritraibile, a circa 1 mld di euro».

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L’attuale progetto, ricorda il Ministero, prevede un costo complessivo di 4,7 miliardi per 120 mesi di realizzazione. I costi già sostenuti da parte di Aspi per quest’opera e funzionali alla sua realizzazione, si legge nell’analisi, ammontano a circa 1,030 miliardi di euro tra: costi già sostenuti o impegnati con fornitori esterni (progetto, etc.) o terze parti (espropri); costi relativi al prefinanziamento dei fabbisogni di cassa a partire dalla crisi del 2008; costi di copertura finanziaria per assicurarsi la certezza e la stabilità del finanziamento (interest rate swap); costo dovuto alla sovracapitalizzazione. «L’eventuale scioglimento del vincolo di realizzazione della Gronda comporta un mutamento di una delle modalità di attuazione dell’oggetto della convenzione», si legge nell’analisi, in cui si evidenzia come ai costi già sostenuti «andrebbero aggiunte le eventuali pretese risarcitorie di terzi, o in via di rivalsa dalla stessa Aspi, che, a fronte del recesso, potrebbe verosimilmente chiamarsi fuori da ogni pretesa nei suoi confronti da parte di terzi che dovessero reclamare pregiudizi a loro occorsi dalla cessazione dell’esecuzione dell’opera, allo stato non quantificabili».

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