• 28 Settembre 2026 10:48

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Fine vita, la Procura di Como chiede di archiviare Marco Cappato sul caso Scalas

Set 28, 2026

AGI – La Procura di Como ha chiesto di archiviare l’accusa di ‘aiuto al suicidio’ nei confronti di Marco Cappato e di due indagate per avere accompagnato a morire in Svizzera Massimiliano Scalas, 44enne musicista toscano malato di una forma di sclerosi multipla a uno stadio che gli provocava “sofferenze fisiche e psichiche intollerabili”.  

La richiesta di archiviazione per Cappato 

Nel provvedimento letto dall’AGI il procuratore capo Massimo Astori, che ha tenuto per sé il delicato fascicolo, analizza le complessità del caso di Scalas valutate prima di lui anche dai magistrati di Firenze e dalla Corte Costituzionale. Il punto controverso, scrive Astori, era “che Scalas non fruiva di trattamenti di sostegno sanitario vitale nella nozione tradizionalmente accolta al momento dei fatti, non gli erano stati proposti e non li aveva né richiesti né mai interrotti”.

La sentenza caposaldo su dj Fabo 

Un elemento fondamentale, quello del sostegno per restare in vita, per poter chiedere il suicidio assistito alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza Dj Fabo che rappresenta ancora il caposaldo di ogni discussione sul fine vita in attesa di un intervento del legislatore che ancora manca, come sottolineato da Astori (“l’inerzia ha alimentato un difficile e gravoso compito interpretativo”). 

Il caso di Massimiliano Scalas 

Scalas morì in una clinica elvetica l’8 dicembre 2022. Il 17 gennaio 2024 il gip di Firenze si era rivolto alla Consulta proprio per chiedere “se subordinare la non punibilità del suicidio assistito alla condizione che la persona fosse “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” potesse ritenersi costituzionale.

La Consulta rispose sottolineando che “i trattamenti di sostegno vitale devono ritenersi sussistenti anche se rifiutati dalla persona malata” e che quindi “il diritto di accesso all’aiuto al suicidio è riconosciuto non solo a coloro che hanno accettato di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale e che decidono di interromperli, ma anche a coloro che li rifiutano”.

E, ancora, nel 2026 nel caso di due persone malate accompagnate in Svizzera da Marco Cappato il gip di Milano aveva fatto un altro passo nell’ampliare la possibilità di accedere all’aiuto al suicidio e archiviato le accuse per il tesoriere dell’associazione ‘Luca Coscioni’ evidenziando che il trattamento di sostegno vitale era stato da entrambi rifiutato “in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione”.

“Nessuna aggressione al bene vita”

Con la morte di Scalas dunque, è il ragionamento, “non vi è stata alcuna aggressione al bene ‘vita’, né in astratto né in concreto (se non da parte della malattia). Nessun inquinamento della volontà del suo titolare, che ha operato scelte mirate e personali, dapprima esercitando il rifiuto consapevole di specifiche cure mediche e infine manifestando e attuando la volontà di por fine, in attesa di morte certa, alle sue sofferenze”.

“Il contributo materiale posto in essere dagli indagati, semplice supporto, va allora visto come atto privo di intrinseca e concreta offensività, essendosi tradotto in un atto di solidarietà (materiale) verso una scelta già definita. Ipotizzare una pena in tal caso appare fuori dal circuito costituzionale, significherebbe sottoporre a sanzione soggetti estranei a contenuti e contesti lesivi di diritti altrui”.

Il tema del diritto a morire 

Questo vale per Cappato e pure per Chiara Lalli e Felicetta Marchese che si alternarono alla guida del minivan dove viaggiava Scalas verso la clinica ‘Dignitas’.Infine il procuratore si sofferma sull’esistenza di “un diritto a morire” e spiega che “non è riconosciuto e riconoscibile”. Eppure, nei fatti c’è alle condizioni precisate dalle sentenze di questi anni. “Se non forme del ‘diritto di morire’, come altro si possono chiamare, fuor di metafora, queste opzioni offerte a un malato gravemente sofferente e condannato a morte certa? – si chiede Astori -.  In assenza di abusi di terzi, pericoli, suggestioni, condizionamenti, senza quella necessità di protezione dei soggetti vulnerabili… cosa si tutela e cosa si vieta?”. 

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