Con l’entrata in vigore del Dpcm del 3 dicembre, sono tanti i dubbi sui quali si interrogano i cittadini riguardo a cosa si può o non si può fare, in particolare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando scatterà il divieto di spostamento tra Regioni. Ma le incertezze riguardano anche i giorni in cui sarà vietato uscire dal proprio Comune e cioè il 25 e il 26 dicembre, oltre che l’1 e il 6 gennaio. Il Governo ha risposto alle domande con le Faq (che sono comunque in continuo aggiornamento), pubblicate sul sito ufficiale di Palazzo Chigi. Spostamenti e ricongiungimenti sono i temi piùà discussi. Resta, infatti, il rischio di ripetere l’esodo di massa da Nord a Sud intorno al 20 dicembre, come quello vissuto nella notte tra il 7 e l’8 marzo.
1) E’ sempre consentito fare rientro nella propria abitazione?
Il rientro presso la residenza e il domicilio è sempre consentito. Chi si trova già fuori dalla Regione e dal proprio Comune al momento dell’entrata in vigore dei divieti può sempre fare ritorno a casa, anche nei giorni dove gli spostamenti sono vietati, quindi 25, 26 e 31 dicembre.
2) Si può andare fuori Regione per trascorrere le feste con un genitore che è solo?
Prima del 21 dicembre è sempre possibile. Mentre, secondo la regola, nei giorni di divieto (dal 21 dicembre al 6 gennaio) si può andare fuori Regione soltanto da persone non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è consentito spostarsi con il resto del nucleo familiare.
3) Si può uscire dalla Regione o dal Comune per assistere un amico non autosufficiente?
Sì, la regola può essere applicata anche alle persone che non sono parenti.
4) Le persone separate o divorziate possono andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.).
5) Come devono comportarsi le coppie lontane?
Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive. Dunque chi lavora o studia fuori può raggiungere il partner nell’abitazione principale. È stato specificato che il ricongiungimento è consentito soltanto se si tratta di coppie conviventi, anche se solo di fatto.
6) Ci si può recare nelle seconde case?
Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato trasferirsi nelle seconde case. Ci si può andare soltanto per motivi di urgenza (guasti o altre emergenze) ma rimanerci il tempo necessario per risolvere il problema. Nello specifico, poi, «se la seconda casa si trova in un Comune dell’area arancione o di quella rossa», lo spostamento è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque – precisa il governo – secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.
7) Se una persona va nella seconda casa prima del 21 dicembre, il partner può raggiungerla dopo l’entrata in vigore del divieto?
La norma prevede il ricongiungimento nell’abitazione principale.
8) Chi aveva il volo dall’estero prenotato prima dell’entrata in vigore dei divieti deve comunque rimanere in quarantena?
Sì, tutti coloro che dopo il 21 dicembre tornano dall’estero devono stare in quarantena. Dunque anche chi aveva pianificato il ritorno prima delle nuove disposizioni dovrà adeguarsi.
9) L’obbligo di quarantena vale anche per chi rientra in auto o in treno?
Sì, è responsabilità dei cittadini rispettare le prescrizioni. Le forze dell’ordine possono effettuare controlli e verifiche anche successivi al ritorno in Italia.
10) Una persiona che svolge attività di volontariato (Protezione civile, Croce rossa) potrà spostarsi dal comune in cui si trova per prestare l’attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
11) Cosa significa «comprovate esigenze lavorative»? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, o prendere ferie o congedi. «Comprovate» significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione, o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
12) Si può usare l’automobile portando a bordo persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
13) Chi non rispetta i divieti che cosa rischia?
Si applicano le norme previste dal decreto legge numero 19 del 2020. Secondo l’articolo 4 «il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000» che sono ridotte di un terzo se pagate entro cinque giorni. Inoltre «se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo». Quanto alle certificazioni esibite alle forze dell’ordine, «la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato».
14) È consentito il consumo di cibi e bevande all’interno di ristoranti aperti, pizzerie, pasticcerie e altre attività simili? loro interno?
Quando i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti, la possibilità di consumo all’interno è prevista dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
15) È consentito entrare o restare in bar, ristoranti, gelaterie, se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Ultimo aggiornamento: 10:14© RIPRODUZIONE RISERVATA