• 30 Maggio 2026 13:05

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Ebola, stretta sui viaggiatori in Italia

Mag 30, 2026

AGI – L’epidemia di Ebola impone nuove misure di sicurezza anche a migliaia di chilometri di distanza dai Paesi in cui si è sviluppata.

Il Ministero della Salute ha intensificato le misure di sorveglianza epidemiologica in risposta al focolaio di virus Bundibugyo (Bvb), correlato all’Ebolavirus, attualmente in corso in Africa centrale. È stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza firmata dal ministro Orazio Schillaci, emanata a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).

Durata e obiettivi del provvedimento

Il provvedimento, che ha una durata complessiva di 120 giorni, introduce stringenti obblighi di tracciamento per i viaggiatori per prevenire la diffusione del virus sul territorio nazionale.

Obbligo di dichiarazione per i viaggiatori

La misura principale riguarda il monitoraggio di chiunque abbia transitato nelle zone colpite dal focolaio. Secondo quanto disposto dal testo ministeriale, “chiunque provenga, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo di trasporto, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio”.

Il ruolo delle regioni e dei vettori di trasporto

L’ordinanza assegna compiti specifici sia agli enti locali sia alle società di trasporto per garantire la massima capillarità dell’informazione.

I compiti delle regioni

Le Regioni: hanno il compito di provvedere, attraverso i propri canali e mezzi di comunicazione istituzionale, a dare “ampia diffusione delle modalità di trasmissione della dichiarazione per i territori di competenza e della relativa modulistica”.

Obblighi per vettori e gestori

I vettori e i gestori logistici: il provvedimento disciplina formalmente gli obblighi a carico di vettori aerei, armatori marittimi, gestori aeroportuali e autorità di sistema portuale. Tali soggetti sono tenuti a fornire ai passeggeri provenienti dalla Repubblica del Congo e dall’Uganda i moduli necessari per la dichiarazione prima del loro ingresso in Italia.

Protocolli medici e valutazione del rischio

In allegato all’ordinanza è stata rilasciata una circolare tecnica che definisce nel dettaglio le misure di prevenzione da adottare sul territorio e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio, fornendo alle autorità sanitarie le linee guida operative per la gestione di eventuali casi sospetti.

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