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Di Maio e il principio di non colpevolezza (questo sconosciuto)

Mar 29, 2019

Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha scritto un commento sulla scarcerazione del secondo dei tre arrestati sospettati di avere violentato una ragazza sulla Circumvesuviana. Con singolare preterizione, ha prima affermato: Non sta a me entrare nel merito della decisione presa e poi invece ha fatto l’esatto contrario, mettendo in fila affermazioni che lasciano stupiti per due ragioni: anzitutto per la divergenza con elementari principi costituzionali in materia di giustizia penale, in secondo luogo per una nociva tendenza a solleticare l’emotivit del pubblico, senza far ricorso alla bella virt della razionalit. Vediamo perch.

“Per accertare fatti e responsabilit bisogna celebrare un processo: prima della condanna definitiva, nessuno pu essere ritenuto colpevole”

Secondo Luigi Di Maio una vergogna che a poche settimane dalla violenza, due di quei tre delinquenti siano gi liberi di andarsene in giro a farsi i cavoli propri. Prosegue il capo politico del M5S sottolineando quanto dolore un terribile episodio come quello subito dalla ragazza deve avere lasciato in lei e nella sua famiglia e ritiene da essere umano inaccettabile che chi dovrebbe pagare [venga] rimesso in libert. L’esponente del governo termina cos: evidente che c’ qualcosa che non va in questo Paese. Chi compie uno stupro, per quanto mi riguarda, deve passare il resto dei suoi giorni in carcere! Ognuno ha il diritto di difendersi, lo prevede il nostro ordinamento giuridico, ma chi accusato di violenza sessuale contro una donna deve poterlo fare dal carcere!.

Premessa: della vicenda non conosciamo nulla, ma ci che sorprende di simili affermazioni prescinde del tutto dal fatto da cui traggono spunto. Queste parole manifestano anzitutto una preoccupante indifferenza rispetto alle regole basilari del nostro sistema costituzionale e processuale penale. E allora, col rischio di essere pedanti, ricordiamo che per accertare fatti e responsabilit bisogna celebrare un processo e che, prima della condanna definitiva, nessuno pu essere ritenuto colpevole. La custodia cautelare in carcere, ovvero la privazione della libert senza una sentenza passata in giudicato, deve essere un’eccezione. Sono necessari gravi indizi di colpevolezza, nonch il pericolo di inquinamento delle prove, di fuga o di reiterare reati gravi contro la persona; presupposti ed esigenze che debbono essere sostenuti da solidi elementi di prova. Tra le misure cautelari, poi, la custodia in carcere pu essere applicata solo quando le altre misure sono insufficienti a contenere i pericoli appena enunciati.

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Ancora: invocare la detenzione a vita per un delitto, per quanto particolarmente odioso, significa ignorare che il mero aumento delle pene, rispetto a un illecito come la violenza sessuale, gi punito con severit, difficilmente avr un vero effetto deterrente. In quest’ottica, sarebbe meglio, molto meglio, introdurre una riforma che renda il processo pi veloce e, con ci, l’applicazione della sanzione pi vicina al fatto. Tralasciando poi la circostanza per cui la pena deve avere, tra le sue funzioni, anche quella rieducativa, sicch l’ergastolo, come insegna la Corte Costituzionale, pu avere cittadinanza nel nostro ordinamento solo in quanto, in realt, grazie ai benefici penitenziari, possa trasformarsi in una sanzione lunga, afflittiva, ma temporanea.

“L’ergastolo, come insegna la Corte Costituzionale, pu avere cittadinanza nel nostro ordinamento solo in quanto, in realt, grazie ai benefici penitenziari, possa trasformarsi in una sanzione lunga, afflittiva, ma temporanea.”

Infine, davvero bizzarro l’auspicio di un meccanismo pressoch automatico per cui chi accusato di un reato, anche il pi abietto, debba “potersi difendere” in carcere. Anche questa posizione estranea al nostro ordinamento, ove il principio di non colpevolezza non pu essere aggirato con tale disarmante noncuranza. Come se bastasse una denuncia, o magari gravi indizi, per ribaltare tale principio, introducendo viceversa una presunzione di colpevolezza, per di pi irragionevolmente legata al tipo di illecito. Il processo, a quel punto, diventerebbe una sorta di giudizio di secondo grado, volto a capovolgerne uno gi reso dal denunciante e che ha immediatamente avuto la sua conseguenza pi afflittiva, quella carceraria.

Il tutto, va da s, sconta una scarsa consapevolezza di quanto sia delicata, difficile e impegnativa l’attivit del giudicare e una assenza di considerazione per l’attivit difensiva, considerata quasi un intralcio, rispetto a una verit che dovrebbe illuminare il giudicante, come un miracolo.

E se stupisce che il vicepresidente del consiglio ignori principi cardine del nostro ordinamento, rattrista osservare come i toni di chi rappresenta le istituzioni assomiglino pericolosamente a quelli giustificabili solo se usati dalla vittima di un reato.

Chi ha subito sulla propria pelle le conseguenze di una violenza pu essere comprensibilmente trasportato dall’emotivit. Chi governa, viceversa, non solo non ha il diritto di abbandonarvisi, ma ha il dovere di non farlo.

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