AGI – Ulteriore stretta per prevenire i rischi legati alla diffusione del virus Dengue in Italia. Il Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero Salute, Francesco Vaia, a integrazione della circolare del 14 febbraio 2024, ha firmato oggi una ulteriore circolare sulle Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus.
“In Italia non c’è alcun allarme Dengue – premette Vaia – come ha già ribadito il Ministro Orazio Schillaci. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l’Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia Dengue, possa attecchire in Italia”. A tal fine, spiega, “con questa circolare attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio, secondo l’elenco delle agenzie sanitarie internazionali. I nostri operatori delle USMAF, attivi in porti e aeroporti, verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi quali ad esempio la disinsettazione e la disinfestazione e, ove necessario, le prescriveranno”.
Nel dettaglio, la circolare prevede che gli aeromobili provenienti direttamente o indirettamente con scali intermedi da Paesi o territori a rischio debbano possedere un in linea con quanto previsto dal PNA 2020-2025 e dalla Circolare del Ministero della salute, del 25 marzo 2016, che già ribadiva l’importanza della disinsettazione residua come metodologia primaria alla prevenzione dell’introduzione e della diffusione di insetti vettori. Per quanto riguarda i metodi e le procedure di disinsettazione, secondo la circolare devono essere conformi a quelli approvati dall’OMS.
Nel caso in cui un aeromobile risulti sprovvisto di valida certificazione di disinsettazione residua, deve essere eccezionalmente sottoposto a una disinsettazione valida per singola tratta. In merito alle imbarcazioni provenienti da Paesi extra UE, si richiede che vengano presentati l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni, il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane) o, in alternativa, la dichiarazione a cura del comando nave (o dell’armatore, in caso di società dotate di più unità navali) in merito all’applicazione delle procedure, volte al contenimento quali ad esempio: utilizzo di insetticidi spray (o altri presidi), repellenti, zanzariere, igienizzazione delle zone “sensibili” (quali stive, cambuse, cabine equipaggio o passeggeri), e assenza di ristagni di acqua, specialmente in aree dell’imbarcazione non soggette a frequenti sanificazioni.
In merito alle imbarcazioni provenienti da Paesi UE e che negli ultimi 28 giorni abbiano toccato o transitato in porti di Paesi e territori a rischio, si richiede l’elenco degli ultimi 10 porti toccati o di quelli toccati nei precedenti 28 giorni; la Dichiarazione Marittima di Sanità (MDH/DMS); e, anche in questo caso, il certificato di disinsettazione residua (eseguita non oltre le 8 settimane), oppure la dichiarazione a cura del comando nave. Infine, in merito alle merci che possono rappresentare un rischio per l’importazione di zanzare infette, (pneumatici usati, fiori recisi freschi e piante ornamentali che viaggiano in substrato acquatico, tronchi di legname esotico), si sottolinea che devono essere accompagnate da certificazioni che attestino l’avvenuta disinfestazione al momento della loro spedizione dalle aree affette, oppure devono essere sottoposte, a cura e spese degli importatori, ad appropriati trattamenti di disinsettazione con insetticidi prima della loro nazionalizzazione.