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Dal 1° giugno la sanatoria degli irregolari: come funziona in 12 domande e risposte

Mag 25, 2020

Quali datori sono esclusi dalla sanatoria?

Sono esclusi i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell’articolo 444 del Cpc), negli ultimi cinque anni per reati connessi a occupazione illegale di stranieri, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

La procedura è anche preclusa ai datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall’estero di cittadini stranieri senza poi sottoscrivere il contratto di soggiorno o la successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore).

Quali cittadini stranieri non possono essere regolarizzati?

Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lettera c) del Dlgs 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo; segnalati come non ammissibili in Italia; che a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato Schengen. Nel valutare la pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, con sentenza non definitiva o patteggiata, per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza di reato.

Quali requisiti devono avere gli stranieri da regolarizzare?

Devono risultare presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020 e non essersi allontanati successivamente. Le prove di tale presenza sono: il prelievo delle impronte digitali, la dichiarazione di presenza fatta in Questura, documenti provenienti da enti pubblici (tipo referto medico).

Può fare domanda di sanatoria anche il lavoratore straniero?

I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Devono risultare presenti in Italia all’8 marzo 2020, senza essersi poi allontanati, e devono aver svolto lavori nei settori dell’agricoltura, pesca, lavoro domestico, prima del 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità che saranno fissate nel decreto interministeriale.

Quando si potrà fare la domanda di sanatoria e dove bisognerà presentarla?

Le domande possono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 presso:

a) l’Inps per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato Ue;

b) lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri, per la regolarizzazione del rapporto di lavoro;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei.

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