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Dal 1° febbraio Italia in giallo, arancioni solo Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria: che cosa si può fare e cosa no

Feb 1, 2021

PICCOLI COMUNI

Abito in un piccolo comune in zona arancione. Posso spostarmi in comuni vicini?

In zona arancione è consnetito a chi vive in un comune che ha fino a 5mila abitanti spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.

VISITE A PARENTI O AMICI

Se vado a trovare parenti o amici devo comunque rispettare il coprifuoco o posso tornare a casa in qualunque momento?

Se si va a casa di parenti o amici si deve comunque rispettare il cosiddetto “coprifuoco”? Il rientro a casa deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

SECONDE CASE

É possibile andare nella seconda casa?

Una specifica interpretazione di palazzo Chigi consente dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle “seconde case”. É dunque possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. la regola vale per le case di proprietà o in affitto lungo, mentre non vale per le locazioni brevi non soggette a registrazione. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

VISITE A GENITORI

Posso andare a trovare i miei genitori che vivono in un’altra regione e gofdono di buona salute?

No, fino al 15 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data, a meno non siano approvate nuove disposizioni limitative.

ASSISTENZA

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, è necessario ricordare che sono le categorie più vulnerabili e devono essere protette dai contatti il più possibile.

SEPARATI E DIVORZIATI

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?

Sono sempre consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, o per condurli presso di sé, anche tra regioni e tra aree differenti.Indispensabile scegliere il tragitto più breve e rispettare di tutte le eventuali prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

COMMERCIO

In area gialla sono aperti i negozi?

Sì sono aperti e non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le regole sono: distanziamento interpersonale, pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. É obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.

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