• 30 Gennaio 2026 11:10

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Corte costituzionale corregge la norma della guida sotto effetto di droga: cosa cambia

Gen 30, 2026

La Corte costituzionale interviene sulla riforma del Codice della Strada del 2024 e ne modifica in modo sostanziale l’applicazione, senza dichiararla illegittima. Con la sentenza n. 10 del 2026, appena depositata, la Consulta stabilisce che le sanzioni previste dall’articolo 187 possono essere applicate solo nei confronti di chi si mette alla guida in condizioni tali da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. Viene così superato l’automatismo punitivo legato alla semplice positività ai test per sostanze stupefacenti.

Rivista l’idea della tolleranza zero

La riforma del 2024 aveva introdotto una delle innovazioni più controverse degli ultimi anni. Era stato eliminato il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”, sostituito dalla formula della guida “dopo aver assuntosostanze stupefacenti. In termini operativi, ciò significava che la positività a un controllo su strada comportava automaticamente la denuncia, indipendentemente dal momento dell’assunzione e dall’effettiva incidenza sulla capacità di guida. Il sistema era fondato su un criterio oggettivo e immediato: la presenza della sostanza nell’organismo.

Proprio questo impianto è stato messo in discussione da tre giudici di merito, che hanno sollevato questione di legittimità costituzionale. Secondo i magistrati, la norma rischiava di punire anche condotte prive di qualsiasi pericolosità per la circolazione stradale, colpendo chi aveva assunto una sostanza in un momento lontano dalla guida e senza alcun effetto sulle capacità di controllo del veicolo. Una disciplina ritenuta irragionevole e sproporzionata, perché incapace di distinguere tra ciò che è semplicemente rilevabile e ciò che è realmente pericoloso.

L’articolo resta in vigore

La Corte costituzionale ha accolto questa impostazione, scegliendo però di non cancellare la riforma. L’articolo 187 resta in vigore, ma deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione. Secondo la sentenza, la punibilità è subordinata all’accertamento che la quantità di sostanza presente nell’organismo sia, per qualità e concentrazione, scientificamente idonea a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida tale da compromettere il controllo del veicolo e creare un pericolo per la sicurezza della circolazione.

Il punto centrale della decisione è il superamento dell’equazione automatica tra positività e responsabilità penale. Il reato non può più essere fondato esclusivamente su un dato biologico, ma deve essere ancorato a una valutazione del rischio concreto. La presenza di una traccia non è sufficiente: occorre dimostrare una pericolosità qualificata, fondata sulle conoscenze scientifiche disponibili.

Le sanzioni previste

Restano immutate le sanzioni previste dalla legge. Chi viene riconosciuto colpevole rischia una multa da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni, oltre alla decurtazione di dieci punti e alla confisca del veicolo. In caso di recidiva entro tre anni, sono previste sanzioni più severe, con la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova per un periodo compreso tra tre e cinque anni.

Sul piano dei controlli, la sentenza riporta al centro elementi che la riforma aveva marginalizzato. Dunque, tornano rilevanti le soglie scientifiche, le matrici biologiche utilizzate, i tempi di assorbimento e smaltimento delle sostanze, oltre alle valutazioni tossicologiche. La prova non potrà più limitarsi alla constatazione della positività, ma dovrà dimostrare che quella positività era concretamente idonea a compromettere la guida.

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