Visite a parenti o amici
Possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune: possibili anche andare a fare visita ad amici e parenti. Una sola volta al giorno ci si può spostare per fare visita a parenti o amici, in un comune diverso dal proprio, all’interno della regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Visite a persone non autosufficenti
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito – anche tra comuni o regioni in aree diverse – se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione. La necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.
Regole per i comuni fino a 5mila abitanti
Chi vive in un comune fino a 5mila abitanti potrà spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in una regione limitrofa), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. La regola è valida anche per visite a parenti o amici. In Italia ci sono 5.495 comuni sotto i 5mila abitanti, il 69,53% del totale dei comuni italiani.
Seconde case
Consentiti gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione. Sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.
Sì alle funzioni religiose
Le funzioni religiose sono consentite, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Previsti accessi contingentati, rispetto del distanziamento e divieto di assembramento.