ServizioServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùviaggi, alberghi e pacchetti turistici
Le norme italiane sull’emergenza limitano i diritti dei consumatori rispetto a Codice del turismo e direttive europee. Sono legittime? Cosa rischiano le imprese?
di Maurizio Caprino e Marisa Marraffino
4 aprile 2020
5′ di lettura
Pacchetti turistici, alberghi prenotati, viaggi, biglietti di aerei e treni: tutto annullato per l’emergenza coronavirus. Cosa succede alle somme già anticipate dai consumatori? In questi giorni c’è un pressing dei clienti, che pretendono la restituzione integrale dei soldi, e gli operatori, che invece propongono voucher sostitutivi. La normativa nazionale varata con l’emergenza dà ragione a questi ultimi, ma quella europea no.
Teoria giuridica contro realtà critica
Il problema è che, a stretto rigore giuridico, le nuove norme nazionali non sono in linea con quelle europee e i più agguerriti potrebbero pensare di far valere questo davanti a un giudice. Ma, dal punto di vista pratico, si rischia di vincere una causa quando ormai la controparte non è più in grado di pagare: gli operatori sono stati messi in ginocchio dall’emergenza.

Non solo: proprio la dimensione planetaria dell’emergenza e la gravità della crisi economica e finanziaria che essa sta provocando potrebbero nei prossimi mesi indurre la Ue a depotenziare le sue norme di protezione dei consumatori, almeno temporaneamente. Però al momento le norme europee restano e la Commissione Ue ha confermato che valgono nonostante l’emergenza.
La teoria: ipacchetti turistici
L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate. I voucher sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

La scelta sembra rimessa all’organizzatore del viaggio e proprio qui sta il problema. Non solo perché il consumatore – per esigenze o scelte personali – potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno, ma anche perché il Dl 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue. E, secondo queste ultime norme, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato.