• 13 Aprile 2026 17:10

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Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate. I giudici: “Non ci sono prove per un’assolu…

Apr 13, 2026

AGI – Su Chiara Ferragni non c’erano elementi di prova a suo favore di tale evidenza da imporre un’assoluzione nel merito nel processo sul ‘Pandorogate’. È questo il senso di alcuni passaggi delle complesse motivazioni firmate dal giudice Ilio Mannucci Pacini che assolse il 14 gennaio scorso l’influencer dall’accusa di truffa aggravata assieme ad altri due imputati.

La sentenza su Chiara Ferragni: le motivazioni 

Il riferimento è all’articolo 129 comma 2 del Codice di procedura penale che stabilisce che “quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione”.

“Dall’esposizione degli atti di indagine – si legge nel documento depositato oggi – appare insussistente quel quadro di elementi probatori in relazione ai fatti contestati e alla loro addebitabilità agli imputati che imponga una formula di proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto o per non attribuibilità agli stessi dei reati”.

Ferragni prosciolta, si svela l’arcano 

La sentenza è di proscioglimento, spiega il magistrato, risolvendo così l’arcano che aveva alimentato dibattiti sui media e sui social se si trattasse di assoluzione o proscioglimento. L’esito corretto è quest’ultimo determinato dal fatto che il giudice non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.

“Non si possono verificare artifici e raggiri”

In questa motivazione il giudice non deve, o meglio non può procedere alla verifica della sussistenza degli artifici e raggiri – argomenta Mannucci – non può valutare se effettivamente quei messaggi contenuti nei comunicati stampa, nel cartiglio apposto sui prodotti in vendita al pubblico, nei post o nelle stories sui social della signora Ferragni presentino gli elementi tipici della condotta decettiva, idonea a indurre in errore i consumatori, ma deve limitarsi a valutare se quelle condotte non siano ictu oculi prive delle caratteristiche di decettività proprie della materialità del reato di truffa.

Se l’evidenza dell’assenza di decettività non emerge dagli atti di indagini posti a fondamento del giudizio che qui si è chiamati a esprimere, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice deve attribuire prevalenza alla causa estintiva del reato conseguente alla remissione e accettazione delle querele”.

Pubblicità ingannevole 

E ancora, Mannucci Pacini spiega che non si può applicare la formula dell’assoluzione con riferimento ai provvedimenti dell’AGCM, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, “che delineano la sussistenza di una pubblicità ingannevole che non consente ictu oculi di ritenere insussistente la natura decettiva di quei messaggi pubblicitari. Poiché al fine che qui rileva non è necessario valutare se quel dubbio di mendacità sia o meno fondato, verificare se le prospettazioni difensive sulla carenza di decettività siano o meno fondate e che vada perciò esclusa la natura artificiosa e ingannatoria di quella comunicazione, gli elementi richiamati sono sufficienti per escludere l’applicabilità della formula assolutoria nel merito”.

Per Ferragni la sentenza è di non luogo a procedere 

Dunque, tornando all’articolo 129 bis, la causa di estinzione del reato è la mancanza di querela e per questo il giudice pronuncia una sentenza di non luogo a procedere. Avrebbe potuto assolvere nel merito di fronte a una lampante innocenza sulla quale però non c’è certezza valutando quei presunti elementi di “pubblicità ingannevole” sui quali non si possono fare ulteriori approfondimenti.

Il che non significa che Ferragni non potesse essere assolta nel merito al termine di una valutazione complessiva nel merito che il giudice non ha potuto svolgere perché il Codacons aveva ritirato la querela.

Le accuse a Chiara Ferragni 

L’accusa riguardava l’ipotesi che Ferragni, assieme a Fabio Damato, allora amministratore delegato della sua società Fenice, e a Francesco Cannillo, presidente del Consiglio di Amministrazione di Cerealitalia, avrebbe ingannato i consumatori facendogli credere che la vendita del Pandoro Pink Christmas ‘Limited Edition Chiara Ferragni’, a Natale 2022, e delle ‘Uova di Pasqua Chiara Ferragni’, a Pasqua 2021 e 2022, fosse legata rispettivamente a una raccolta di fondi a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e all’associazione ‘Bambini delle Fate’.

Per tutti è arrivata una sentenza di non luogo a procedere perché, esclusa l’aggravante della minorata difesa, i reati si sono estinti perché il Codacons che aveva presentato querela l’aveva poi ritirata.

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