AGI – L’Imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile. Lo ha sancito la Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità di una norma contenuta nel decreto legislativo del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale, nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’Imu per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.
La questione era stata sollevata dalla sezione tributaria della Cassazione per violazione di alcuni articoli della Costituzione (articoli 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma) e del Protocollo addizionale Cedu, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobili abusivamente occupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a mancare il presupposto dell’imposta, ossia l’effettivo e concreto esercizio dei poteri di disposizione e godimento del bene.
Secondo i giudici costituzionali, è “innegabile” che nelle ipotesi in cui un immobile sia stato occupato in esplicito contrasto con la volontà del proprietario – il quale si sia anche occupato di denunciare tempestivamente l’accaduto in sede penale – “difetti”, in relazione all’immobile occupato abusivamente, “la capacità contributiva in capo a chi abbia subito impotente la suddetta occupazione”, cosicché “si finirebbe per tassare una ricchezza inesistente laddove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza”.
Del resto, rileva Palazzo della Consulta, il legislatore è già intervenuto in questo senso – con l’articolo 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1 gennaio 2023 – stabilendo che “sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Dunque, con la presente sentenza, è come se la Corte avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma.