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Cassazione, bimbi con due papà: no alla trascrizione in Italia

Mag 8, 2019

ROMA – Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'”adozione particolare”. Il verdetto è “a tutela della gestante e dell’istituto dell’adozione”.

Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto ‘genitore d’intenzionè). Lo hanno deciso le sezioni unite della Cassazione con una sentenza depositata oggi, rigettando la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.

La Corte, si spiega in una nota, ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l’altro componente della coppia “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità”, previsto dall’articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, “ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione”.

E’ stato quindi chiarito che “la compatibilità con l’ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento – spiega la Cassazione – dev’essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonchè dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza”.

Infine, con la sentenza è stato precisato che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari”

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