• 19 Gennaio 2026 20:01

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Carrello appendice o rimorchio? Norme e differenze

Gen 19, 2026

Carrello appendice e rimorchio sembrano parenti stretti: due o quattro ruote, un timone, un gancio, un carico sopra. Poi però arrivano le norme perché il carrello appendice è considerato una parte integrante del veicolo trainante mentre il rimorchio è un veicolo trainato in senso proprio con una sua disciplina più autonoma. Questa differenza è il motivo per cui cambiano targhe, procedure, revisione e scelte di patente.

Le definizioni normative

Secondo il Codice della Strada il carrello appendice deve essere “a non più di due ruote”, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e “si considera parte integrante” della motrice solo se rientra nei limiti di sagoma e massa previsti dalla normativa. La formulazione comprende l’estensione agli autoveicoli, oltre che ai motoveicoli, ed è segnalata come modifica introdotta dalla legge 177 del 25 novembre 2024.

Il rimorchio rientra nello stesso articolo del Codice della Strada, ma la logica è diversa: qui si ragiona con un veicolo destinato a essere trainato, con caratteristiche tecniche e amministrative che lo rendono di fatto un soggetto autonomo nell’ecosistema della circolazione. Di conseguenza, ci sono più facilità nella gestione tra targatura, revisione periodica e compatibilità formale con la motrice, ma anche maggiore responsabilità e più attenzione in termini di controlli su carte e numeri.

La normativa distingue i rimorchi destinati al trasporto di persone, limitatamente a quelli dotati di almeno due assi e ai semirimorchi, quelli impiegati per il trasporto di cose, i rimorchi utilizzati per trasporti specifici e quelli classificati a uso speciale. Rientrano nella disciplina anche i caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Il Codice della Strada chiarisce poi cosa si intende per semirimorchio, definendolo come un veicolo progettato in modo tale che una sua parte si sovrapponga all’unità motrice, trasferendo su quest’ultima una quota rilevante della massa complessiva o del carico trasportato. Questa caratteristica strutturale distingue il semirimorchio dagli altri tipi di rimorchio dal punto di vista tecnico e giuridico.

Limiti di dimensione e di massa

Il carrello appendice non è libero di crescere a piacimento perché deve restare dentro un insieme di limiti proporzionati al veicolo trattore. Le soglie sono parte della sua identità giuridica. Nel regolamento compaiono valori massimi di lunghezza, larghezza e massa complessiva legati alla massa a vuoto della motrice, oltre al vincolo che la larghezza non deve superare quella del veicolo trainante. Se il carrello appendice sfora questi parametri si sta parlando di un’altra cosa.

Le dimensioni e il peso massimo consentiti per un carrello appendice dipendono dalla massa a vuoto del veicolo trainante. Nel caso di auto con massa a vuoto inferiore a 1.000 kg, il carrello non può superare i 300 kg di peso e deve rispettare dimensioni massime pari a 2 metri di lunghezza, 1,2 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza. Quando invece il veicolo trainante ha una massa a vuoto superiore a 1.000 kg, il limite di peso del carrello appendice sale a 600 kg, mentre le dimensioni massime ammesse arrivano a 2,5 metri di lunghezza, 1,5 metri di larghezza e 2,5 metri di altezza.

Il rimorchio nasce per categorie e omologazioni proprie e si sceglie in funzione di ciò che bisogna fare e dei limiti della motrice, ma non è sottomesso alla logica integrativa dell’appendice. Il carrello appendice non è progettato per una vita da attacco-stacco come un rimorchio e lo si capisce bene guardando alle procedure operative. C’è una circolare tecnica che tratta gli accertamenti e le operazioni amministrative per i veicoli in abbinamento a carrelli appendice che comprende alcuni casi come il riutilizzo dell’appendice su un altro veicolo o la gestione dopo la rottamazione del trattore.

La questione delle targhe

La targa è il primo elemento che gli agenti di controllo verificano. Per il Codice della Strada, quando sono agganciati, i carrelli appendice devono esporre nella parte posteriore una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice. Per i rimorchi la regola generale è che devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione, in quanto siamo davanti a un’entità identificata. Poi c’è la complicazione storica della targa ripetitrice per i rimorchi immatricolati in certe finestre temporali e delle interpretazioni chiarite da circolari, ma resta il principio che l’appendice è ripetitrice, il rimorchio tende a essere proprio.

Revisione e abbinamento

Sul versante revisione il rimorchio segue un calendario che è diventato molto più chiaro dopo il recepimento delle regole sui controlli tecnici periodici. Il decreto ministeriale 2014 del 19 maggio 2017 indica per alcune categorie, tra cui O1 e O2, una periodicità che replica la logica “quattro anni, poi ogni due”. Essendo inquadrato come parte integrante, il carello appendice tende a essere gestito con l’attenzione amministrativa sull’annotazione e sugli accertamenti tecnici collegati al veicolo trattore e alle condizioni di abbinamento, come richiamato dalla documentazione ministeriale.

Patente e masse

Se c’è un punto a cui prestare attenzione è il rapporto tra patente e masse a libretto. La patente B consente di guidare complessi entro soglie prestabilite e quando si entra nel terreno in cui la massa complessiva supera i limiti normativi, scattano estensioni come la B96 oppure categorie come la BE, con regole diverse. La legge ragiona sulla massa massima autorizzata e non sul carico effettivo del giorno. Succede quindi che è possibile essere fuori regola anche con un rimorchio vuoto se sulla carta quel complesso supera il perimetro abilitante.

Assicurazione e responsabilità

In caso di incidente a contare è come il sistema definisce l’oggetto che si sta usando. Se un mezzo è rimorchio e si tratta come fosse un carrello appendice o se un carico trasportato su appendice è in realtà fuori perimetro rispetto alla destinazione d’uso e alle caratteristiche, il problema può diventare un fronte di discussione sul risarcimento, sulle responsabilità e sulla gestione del rischio.

La scelta da fare

Ecco quindi che se serve aumentare la capacità di carico in modo limitato, per bagagli e attrezzi e si vuole restare nel campo dell’oggetto integrato al veicolo, il carrello appendice ha senso, ma solo se ci si muove all’interno dei limiti di sagoma, massa e abbinamento che lo definiscono.

Se invece serve un trasporto più flessibile, se si prevedono usi diversi, se si vuole un mezzo trainato che viva di vita propria e che si possa gestire come strumento a prescindere dalla singola auto, si sta descrivendo un rimorchio, e occorre accettare un numero maggiore di vincoli: targa propria, revisione, compatibilità di patente e rispetto delle masse.

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