ROMA – La Procura della Cassazione, rappresentata dal pg Maria Giuseppina Fodaroni, ha chiesto alle sezioni penali unite della Suprema Corte di inviare gli atti alla Consulta sulla questione della cannabis light. Lo ha riferito l’avvocato Carlo Alberto Zaina, difensore dell’imputato nel procedimento da cui ha avuto origine il caso. In serata è atteso il verdetto. L’udienza si è svolta a porte chiuse.
I supremi giudici sono chiamati a chiarire in via definitiva se sia punibile o meno chi mette in commercio prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con Thc inferiore allo 0,6%. Zaina ha detto che “il pg della Cassazione ha evidenziato che non c’é ragionevolezza nel sistema legislativo attuale e che le indicazioni fornite dal legislatore, sul tema della cannabis ligth, non sono chiare: pertanto non vi è la prevedibilità, da parte del cittadino e del commerciante, sulle condizioni suscettibili di essere sanzionate”. La legge del
2016, quindi, sarebbe in contrasto con alcuni articoli della Costituzione nonché con norme europee.
Le tappe della vicenda
A sollevare il caso davanti al massimo consesso della Suprema Corte è stata la quarta sezione penale, nell’ambito di un procedimento riguardante il sequestro effettuato nei confronti di un commerciante: il Riesame di Ancona aveva annullato il sequestro e il procuratore capo del capoluogo marchigiano si era quindi rivolto alla Cassazione. Con un’ordinanza dello scorso 27 febbraio, i giudici di piazza Cavour, evidenziando il “contrasto giurisprudenziale” emerso negli ultimi mesi, hanno trasmesso gli atti alle sezioni unite. Un “primo indirizzo interpretativo”, infatti, ha dato “risposta negativa” al quesito se la legge consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e marijuana), ritenendo che la normativa in vigore dal 2016 “disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa”, consentendola, in limitate condizioni, “soltanto per i fini commerciali” elencati nella stessa legge “tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina”, per cui “i valori di tolleranza di Thc consentiti (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio” e “la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono, conseguentemente, sottoposte alla disciplina” prevista dal Testo unico sulle droghe.
Invece, si ricorda ancora nell’ordinanza con cui la questione è stata rimessa alle sezioni unite, “secondo un contrario orientamento ermeneutico, è nella natura dell’attività economica che i prodotti della ‘filiera agroindustriale della canapa’, che la legge espressamente mira a promuovere, siano commercializzati”, cosicché “dalla liceità della coltivazione della cannabis deriva naturalmente la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%” e che “ove sia incontroverso che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite, è esclusa la responsabilità penale sia dell’agricoltore che del commerciante”.
Le sezioni unite, presiedute dal presidente aggiunto della Cassazione Domenico Carcano, dovranno quindi risolvere il quesito di diritto “se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà” indicate nella legge del 2016 “e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa”.
In subordine alla trasmissione degli atti alla Consulta, la procura generale ha chiesto di accogliere il ricorso del pm di Ancona contro la decisione del Riesame di annullare il sequestro nei confronti del commerciante: se il caso non dovesse approdare alla Corte Costituzionale, secondo il pg, andrebbe sposata la tesi più ‘stringente’ sulla punibilità della commercializzazione di tali prodotti e l’ordinanza impugnata in Cassazione andrebbe annullata con rinvio per una nuova valutazione del Riesame.