Un tassista può rifiutare una corsa perché il passeggero è accompagnato da un cane guida? La legge tutela il diritto della persona non vedente a viaggiare insieme all’animale e prevede sanzioni da 500 a 2.500 euro per chi ne impedisce oppure ostacola l’accesso. Alle conseguenze economiche possono affiancarsi provvedimenti sulla licenza, secondo la disciplina del servizio applicabile nel territorio. Il fatto che l’automobile appartenga al conducente non lo autorizza a ignorare questi obblighi.
Il caso di Milano, dove un tassista ha subito una sospensione della licenza per trenta giorni dopo aver lasciato a terra due persone ipovedenti con il loro cane guida, mostra quanto possa costare un rifiuto.
Taxi e cane guida, il diritto di accesso
La legge 37 del 1974 riconosce alla persona priva della vista il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida sui mezzi di trasporto pubblico, senza biglietti o sovrattasse per l’animale. Con la legge 60 del 2006 sono state aggiunte le disposizioni sulla sanzione e sulla museruola. Per l’applicazione ai taxi esiste anche un richiamo esplicito degli enti che regolano il servizio.
Dalla proprietà dell’automobile non discende un potere assoluto di scegliere i clienti o stabilire le condizioni del trasporto. La legge 21 del 1992 inserisce il taxi tra gli autoservizi pubblici non di linea. L’articolo 2 precisa che si rivolge a un’utenza indistinta, con tariffe determinate dalle autorità competenti e prestazione obbligatoria nelle aree comunali o comprensoriali previste dalla norma. Il conducente esercita quindi un’attività soggetta a obblighi pubblici.
Per chi viaggia con un cane da compagnia o un gatto la verifica anticipata delle condizioni del servizio permette di organizzare la corsa ed evitare incomprensioni. L’accesso va valutato considerando il regolamento territoriale, le modalità di prenotazione e le condizioni accettate dall’operatore.
Un esempio arriva dalla Lombardia. L’articolo 41 del regolamento regionale 2 del 2014 consente il rifiuto del trasporto di animali, facendo salva la disposizione che impone di trasportare gratuitamente i cani guida delle persone non vedenti. La deroga impedisce di applicare al cane guida la regola ordinaria prevista per gli animali domestici.
La distinzione ha conseguenze anche sulla prenotazione. Segnalare al centralino la presenza del cane guida può facilitare l’incontro e l’organizzazione del viaggio, ma l’informazione preventiva non va confusa con una domanda di permesso.
Nessun supplemento per il cane, tariffa ordinaria per la persona
A essere gratuito è il trasporto del cane guida mentre il passeggero paga la corsa secondo la tariffa applicabile. Restano le voci previste per il servizio senza che la presenza dell’animale diventi un sovrapprezzo autonomo. Per la museruola c’è una disposizione che evita sia di considerarla sempre obbligatoria sia di descrivere il cane guida come esentato in qualsiasi circostanza.
Sui mezzi di trasporto pubblico, la persona accompagnata deve munirne l’animale quando lo richiedono il conducente o i passeggeri. Fuori da questa richiesta, la legge riconosce il diritto di viaggiare anche senza museruola.
Avere con sé l’accessorio permette di soddisfare la richiesta prevista dalla norma senza interrompere lo spostamento. Dal canto suo, il tassista deve distinguere questa condizione dall’applicazione delle abitudini seguite per gli altri animali. La disciplina speciale tiene insieme accessibilità del trasporto e possibilità di formulare una richiesta contemplata dal legislatore.
Il cane può essere sistemato nel bagagliaio?
La pretesa di sistemare il cane nel bagagliaio è stata il motivo del confronto avvenuto a Milano. Ai due passeggeri serviva averlo accanto anche per salire e scendere dall’automobile. La richiesta del tassista rendeva impraticabile l’accompagnamento di cui avevano bisogno. La legge tutela la possibilità di viaggiare con il cane guida, senza assegnargli un sedile del taxi. La sistemazione va individuata tenendo conto dello spazio, della sicurezza e delle esigenze della persona accompagnata.
Sul piano giuridico, il punto da valutare è se le condizioni imposte consentano davvero di utilizzare il servizio oppure creino un ostacolo all’accesso anche indiretto.
L’intervento del 2006 ha introdotto una sanzione da 500 a 2.500 euro per i responsabili della gestione dei trasporti che impediscono od ostacolano, direttamente o indirettamente, l’accesso alle persone prive della vista accompagnate dal cane guida. L’accertamento riguarda dunque anche le modalità del comportamento, oltre alle parole pronunciate dal conducente.
La legge indica un intervallo, senza stabilire che ogni episodio comporti automaticamente il massimo. Va distinta anche la destinazione della somma. La sanzione amministrativa punisce la violazione e non costituisce un risarcimento automatico al passeggero, che segue un diverso percorso di tutela.
Quando il tassista rischia la sospensione della licenza
Alla sanzione nazionale si affiancano provvedimenti disciplinari sulla licenza taxi, regolati dalla disciplina territoriale del servizio. Per il bacino aeroportuale lombardo il regolamento regionale colloco il rifiuto di una prestazione obbligatoria nella classe che prevede una sospensione da trenta a novanta giorni. La durata concreta dipende dal provvedimento adottato.
La tutela contro le discriminazioni legate alla disabilità apre un piano diverso rispetto alla multa o alla sospensione della licenza. Se il rifiuto integra una condotta discriminatoria, la persona coinvolta può rivolgersi al giudice civile per ottenere i provvedimenti previsti dalla normativa.
Il decreto legislativo 150 del 2011 consente al giudice di ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio, adottare misure per rimuoverne gli effetti e condannare al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il riconoscimento di un danno risarcibile richiede una valutazione del caso. Dalla sola esistenza della fascia sanzionatoria di 500-2.500 euro non si ricava un indennizzo predeterminato per la persona lasciata a terra.
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione delle tutele alle persone con disabilità o patologie accompagnate da cani di assistenza. La disciplina richiama un tesserino identificativo e requisiti da definire attraverso un decreto interministeriale, riguardanti anche formazione degli animali, soggetti abilitati e controlli. Nella definizione sono compresi i cani guida per persone cieche e ipovedenti.