Chi paga i danni quando un camion perde parte del carico e provoca un incidente? Il primo soggetto chiamato in causa è di norma il conducente del mezzo perché l’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione, senza compromettere la visibilità, la libertà di movimento del conducente, la stabilità del veicolo, i dispositivi di illuminazione, le targhe e i segnali. In realtà nel trasporto merci entrano in gioco vettore, caricatore, committente, proprietario della merce, datore di lavoro e compagnia assicurativa con responsabilità che possono sovrapporsi a seconda di come il carico è stato preparato, fissato, controllato e movimentato. Di conseguenza la ricostruzione non si limita alla dinamica dell’impatto, ma risale lungo tutta la catena logistica. Si verifica chi ha caricato, chi ha fissato, chi ha dato le istruzioni, chi aveva l’obbligo di controllare e chi ha messo il veicolo su strada.
Il carico deve restare sul veicolo
La norma cardine è l’articolo 164 del Codice della Strada secondo cui il carico deve essere sistemato in modo da evitare caduta o dispersione, da non ridurre la visibilità del conducente, da non impedirne i movimenti, da non compromettere la stabilità del veicolo e da non coprire luci, targhe e dispositivi di segnalazione. Se il carico non è sistemato correttamente il veicolo non può proseguire finché il conducente non abbia provveduto a metterlo in sicurezza secondo le modalità prescritte. La responsabilità civile trova un altro pilastro nell’articolo 2054 del Codice Civile. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
Il conducente è il primo soggetto esposto perché ha materialmente portato il mezzo su strada. Deve verificare che il carico non costituisca un pericolo, accorgersi di anomalie evidenti e fermarsi se nota instabilità, perdite, rumori sospetti o cedimenti dei sistemi di ancoraggio. Detto questo, non sempre l’autista è l’unico responsabile. Se il carico è stato predisposto da personale di magazzino, se l’imballaggio era inadeguato, se il mezzo era stato scelto male, se le istruzioni operative erano carenti o se il vettore ha imposto tempi e condizioni incompatibili con la sicurezza, l’indagine si allarga. Il decreto legislativo 286 del 2005 disciplina le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce nei servizi di trasporto su strada. Stabilisce che il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e risponde della violazione delle disposizioni. La circolare del Ministero dell’Interno del 29 ottobre 2019, emanata in materia di sistemazione del carico sui veicoli commerciali, conferma che le verifiche sul fissaggio coinvolgono anche il caricatore e le altre figure della filiera quando emergono responsabilità.
Vettore, caricatore, committente e proprietario della merce
Il caricatore è il soggetto che si occupa della sistemazione materiale della merce sul veicolo, quando questa attività non è svolta dal conducente. Se il carico viene posizionato male, se il peso viene distribuito in modo squilibrato, se i colli non sono stabilizzati o se le unità di carico non sono compatibili con il trasporto il caricatore è chiamato a rispondere. Il vettore risponde dell’esecuzione del trasporto. Deve mettere a disposizione mezzi idonei, personale formato e procedure compatibili con le norme sulla circolazione. Se il camion non era adeguato al tipo di merce, se mancavano attrezzature di fissaggio certificate o se il conducente non era stato messo nelle condizioni di controllare il carico, la responsabilità sale dal singolo autista all’impresa di trasporto.
Il committente può entrare in gioco quando fornisce istruzioni incompatibili con la sicurezza, sceglie operatori non idonei, pretende tempi irrealistici o organizza il trasporto in modo negligente. A sua volta il proprietario della merce può avere un ruolo quando la merce è stata preparata, imballata o consegnata in condizioni tali da renderne rischioso il trasporto.
Se il carico cade da un camion e colpisce un’auto, provoca una frenata d’emergenza, causa un tamponamento o determina lesioni personali, il danneggiato può attivare la richiesta risarcitoria nei confronti dei soggetti responsabili e delle coperture assicurative. In prima battuta entra in gioco la Rc auto del veicolo da cui il carico è caduto perché il danno è collegato alla circolazione del mezzo. L’articolo 2054 del Codice Civile lega la responsabilità ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli. Se poi emergono responsabilità di caricatore, vettore, committente o proprietario della merce si aprono azioni di rivalsa, chiamate in causa o responsabilità concorrenti.
La situazione diventa più complessa quando il carico perso non colpisce un veicolo, ma rimane sulla strada e provoca un incidente successivo. In quel caso bisogna dimostrare il nesso causale: quel materiale proveniva da quel camion? Il conducente del veicolo danneggiato aveva la possibilità di evitarlo? La presenza dell’ostacolo era improvvisa? Ci sono immagini, testimoni, verbali, tracce, frammenti identificabili o segnalazioni alla Polizia Stradale? La prova diventa decisiva perché senza identificare il mezzo o il responsabile la richiesta di risarcimento si complica. Se il veicolo responsabile non viene individuato entrano in gioco ipotesi diverse, ma non automatiche, legate al Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi previsti dalla normativa assicurativa.
Incidente causato da carico perso, cosa fare se si subisce il danno
La prima cosa da fare se si viene coinvolti in un incidente provocato da un carico caduto è mettere in sicurezza se stessi e gli altri utenti della strada, chiamando soccorsi e forze dell’ordine se ci sono feriti, ostacoli in carreggiata o danni rilevanti. Dopo viene la documentazione: foto del materiale caduto, posizione dei veicoli, targa del camion, eventuale nome dell’azienda, condizioni della strada, segni di frenata, danni riportati, generalità dei testimoni. La denuncia all’assicurazione va fatta in modo dettagliato. Se intervengono Polizia Stradale, Carabinieri o Polizia locale, il verbale diventa l’elemento di base per la gestione del sinistro.
La caduta del carico può comportare sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 164 del Codice della Strada e nei casi più gravi conseguenze penali se dall’incidente derivano lesioni o morte. Il quadro dei controlli è stato rafforzato anche a livello europeo. La Direttiva 2014/47/UE stabilisce i requisiti minimi per i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali nell’Unione europea, con l’obiettivo di migliorare sicurezza stradale e tutela ambientale. In Italia la direttiva è stata recepita con il decreto ministeriale 215 del 19 maggio 2017 che disciplina i controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale. Non si controllano soltanto freni, pneumatici o documenti del mezzo. Il fissaggio del carico è entrato stabilmente nel perimetro delle verifiche proprio perché un carico instabile si trasforma in un pericolo immediato per tutti gli utenti della strada.