Martedì 15 ottobre scatta il giorno “X“, dopo il quale ci sarà la possibilità di cambiare le gomme estive per passare a quelle invernali. Ovviamente, per non andare incontro a qualche sanzione c’è sempre un po’ di tempo. La normativa mette a disposizione un mese di tolleranza per provvedere alle gomme invernali, periodo che durerà fino al 15 novembre, dopo il quale entrerà in vigore l’obbligo di dotazioni invernali. Andiamo comunque a vedere più nel dettaglio in che modo deve comportarsi l’automobilista in questo lasso di tempo così particolare, per non incappare in qualche situazione spiacevole.
Cosa dice la normativa
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede che tra il 15 novembre ed il 15 aprile l’Ente proprietario della strada, o il gestore, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La direttiva si realizza fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme, che però non è fisso. È permesse un’estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che mostrano condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote elevate.
Secondo quanto rapportato da una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (quindi a cominciare dal 15 ottobre) e la loro rimozione entro un mese dopo la conclusione (quindi il 15 maggio).
A chi è rivolta la normativa del cambio gomme
Non tutti gli utenti della strada e i veicoli che si muovono su gomma sono coinvolti da questo obbligo. Infatti, la normativa prevede applicazione solamente nei riguardi dei veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. Le ordinanze non si applicano ai ciclomotori a due ruote ed ai motocicli che, tuttavia, non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada, o in circostanze durante le quali si realizzano dei fenomeni nevosi in atto.
Le potenziali multe, quando scattano
Chi, a partire dal 15 novembre 2024 in poi, circolerà senza gomme invernali o catene a bordo sulle strade dove è previsto l’obbligo, potrebbe andare incontro a una sanzione amministrativa. Nei centri abitati la sanzione minima è di 41 euro, fino ad arrivare a 168 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della Strada.
Fuori dai centri abitati invece, su autostrada o strada extraurbana principale o assimilate, la multa minima è di 84 euro per arrivare fino a 335 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14). In caso di accertamento delle violazioni appena elencate, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.
L’utilizzo di un sistema adeguato alle condizioni climatiche non è necessario solo per evitare sanzioni pecuniarie ma, soprattutto, per circolare in sicurezza. Naturalmente non rientrano in questa fattispecie coloro che hanno dotato la propria vettura di pneumatici all season (o 4 stagioni) che sono considerati idonei tanto per il periodo estivo quanto per quello invernale.