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Bollette luce e gas: dall’allaccio ai reclami, tutto quello che c’è da sapere

Ott 4, 2019

CONSUMI: come conoscerli e controllarli

Grazie al Portale consumi, il sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni previste dall’Autorità, tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi loro alle forniture di energia elettrica e di gas naturale, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali. Per l’accesso servono le credenziali sicure dello Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso. Ad alimentare le informazioni accessibili con il Portale è il Sistema informativo integrato (Sii) gestito dall’Acquirente Unico. Il Sii dispone di una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti con l’obiettivo di garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità.

GRUPPO D’ACQUISTO: obiettivi e regole

Per gestire la propria fornitura di energia elettrica e gas, è possibile aderire anche a un gruppo d’acquisto. Quest’ultimo ha l’obiettivo di selezionare o più venditori che hanno il compito di vendere energia elettrica o gas ai clienti finali aderenti al gruppo. Dopo aver selezionato le offerte commerciali più vantaggiose, il gruppo d’acquisto le sottopone ai suoi membri che possono stipulare il contratto alle condizioni previste. Per scegliere un gruppo d’acquisto è possibile consultare l’apposito elenco pubblicato sul sito dell’Autorità che ha messo a punto delle linee guida ad adesione volontaria per i gruppi in modo che gli aderenti siano sempre supportati e assistiti. Le linee guida fissano infatti delle regole comportamentali alle quali i gruppi, che scelgono di aderire, devono uniformarsi inizialmente per almeno due anni.

GUASTI: durata e possibili rimborsi

Le interruzioni del servizio non programmate e non precedute da preavviso si suddividono, secondo l’Autorità, nel seguente modo: lunghe, se di durata superiore a 3 minuti; brevi, se durano più di un secondo ma meno di 3 minuti (eventualmente identificati in base all’intervento di dispositivi automatici); transitorie, se di durata non superiore a un secondo (identificata in base all’intervento di dispositivi automatici). Esistono dei tempi prefissati per il ripristino? Sì, ma variano a seconda della numerosità dei Comuni (più di 50 mila abitanti, tra 5mila e 50mila, e sotto i 5mila). Nel primo caso, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio); nel secondo e nel terzo caso, non oltre le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio). I clienti domestici o non, con potenza inferiore o uguale ai 6 kilowatt, possono chiedere un indennizzo in caso di interruzioni che superino i tempi standard fissati dall’Autorità.

MOROSITÀ: cosa succede se si paga una bolletta in ritardo

Cosa può succedere se si paga una bolletta dopo la scadenza indicata? Se si tratta di un cliente in tutela (con contratto a condizioni regolate dall’Autorità), il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (Bce) aumentato del 3,5%, come ricorda l’Authority nella sezione ad hoc del suo portale. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito. Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale. Se, invece, il ritardo scatta per un contratto nel mercato libero, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto. E quando scatta la sospensione della fornitura? Per attivarla, il venditore – che non può mai sospenderla ai clienti “non” disalimentabili – deve costituire il cliente in mora, inviandogli, all’indirizzo corretto, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) o una Pec che specifichi il termine ultimo di pagamento della bolletta non pagata. Il confronto è regolato da tempi e regole stringenti fissate dall’Autorità: se i venditori non li rispettano, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.

OFFERTE E PREZZI: ecco il portale per orientarsi

Per potersi orientare tra le tante offerte disponibili sul mercato e individuare la proposta in linea con le proprie esigenze, i consumatori possono consultare il “Portale Offerte”, il sito pubblico, voluto dall’Autorità e realizzato e gestito dall’Acquirente Unico, che, grazie a un motore di ricerca semplice e intuitivo, offre una serie di informazioni utili sui mercati energetici e sulle novità legislative previste. Sul portale si possono poi confrontare le offerte di elettricità e gas. Nel caso in cui, il consumatore non individui un’offerta sul mercato libero in grado di intercettare le sue esigenze, può consultare le cosiddette offerte Placet (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela): dal 1° gennaio 2018, tutti i venditori di elettricità e gas del mercato libero sono infatti obbligati a proporle: Le offerte Placet sono caratterizzate da condizioni contrattuali prefissate definite dall’Autorità, ma da prezzi liberamente stabiliti dal venditore. Il consumatore può infine optare anche per un gruppo d’acquisto (si veda voce apposita del decalogo).

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