• 22 Dicembre 2025 20:05

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Bollette: dai guasti alle sanzioni per chi paga in ritardo, ecco la guida che spiega cosa fare

Gen 6, 2020
Bollette, nuovo tetto Isee per il «bonus sociale»

GUASTI: durata e possibili rimborsi

I rimborsi possono essere chiesti in presenza di interruzioni del servizio non programmate e senza preavviso lunghe (sopra i 3 minuti) che superino i tempi standard fissati dall’Autorità per l’energia. Questi ultimi variano a seconda della numerosità dei Comuni (più di 50mila abitanti, tra 5 milia e 50mila e sotto i 5 mila). Nel primo caso, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio); nel secondo e nel terzo caso, non oltre le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW ha quindi diritto a un indennizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 euro. L’indennizzo non esclude, se ci sono i presupposti, l’eventuale risarcimento del danno secondo quanto fissato dal codice civile. I tempi massimi di ripristino non si applicano invece nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente agli utenti interessati da tali provvedimenti.

MOROSITÀ: cosa succede se si paga una bolletta in ritardo

Cosa accade se si salda una bolletta una volta scaduta? Se si tratta di un cliente in regime di tutela, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (Bce) aumentato del 3,5% come ricorda l’Authority nella sezione ad hoc del suo portale. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito. Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni deve pagare solo il tasso di interesse legale.

Se il ritardo scatta invece per un contratto nel mercato libero, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto. E se scatta la sospensione della fornitura? Per attivarla, il venditore – che non può mai sospenderla ai clienti “non disalimentabili come quelli che, per esempio, sono connessi a macchine salvavita per ragioni di sopravvivenza – deve costituire il cliente in mora inviandogli, all’indirizzo corretto, una raccomandata (non è necessario l’avviso di ritorno) o una Pec (cioè una posta elettronica certificata) che specifichi il termine ultimo di pagamento della bolletta non versata. Il confronto è regolato da tempi e condizioni stringenti fissate dall’Arera: se i venditori non li rispettano, sono obbligati a corrispondere un indennizzo al cliente.

RECESSO: come e quando attivarlo senza incorrere in problemi

Il consumatore ha il diritto al cosiddetto “recesso”: può cioè chiudere il contratto di fornitura esistente per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il recesso si puà attivare in qualsiasi momento, bisogna solo rispettare un termine di preavviso e non può essere sottoposto né a spese di chiusura né a penali. Il termine di preavviso per il recesso è di 3 settimane: il recesso deve essere quindi comunicato al venditore uscente entro il giorno 10 del mese che precede la data del cambio venditore.

Per i clienti domestici il recesso al vecchio venditore sarà comunicato solo dopo che siano trascorsi i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento dal nuovo contratto. Il recesso, è bene ricordare, non comporta l’interruzione della fornitura perché il venditore entrante deve occuparsi di garantire il trasporto e la consegna dell’elettricità o del gas fino al contatore del suo nuovo cliente. Se, invece, con il recesso s’intende interrompere la fornitura, il cliente deve comunicarlo direttamente in forma scritta con preavviso superiore a un mese: in questo caso, il recesso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del venditore.

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