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Autovelox ‘mobili’, questa sentenza cambia tutto 

Ott 26, 2021

L’autovelox è uno dei più grandi ‘nemici’ degli automobilisti, che odiano soprattutto quelli mobili, senza appunto una postazione fissa e ben segnalata. Oggi però arriva una sentenza che cambia tutto e che sicuramente i conducenti che viaggiano sulle strade italiane apprezzeranno molto.

In mancanza di un avviso della presenza di autovelox (ci sono utenti che riescono anche a beffare in maniera subdola i controlli), che deve essere segnalato con una scritta luminosa ben visibile, la multa può essere annullata. È la Suprema Corte a deciderlo, e fa riferimento in particolare ai dispositivi che vengono montati sulle auto dei Vigili Urbani con il ‘Scout speed’, che devono essere assolutamente ‘annunciati’ agli automobilisti. Ed è proprio sulla stessa vettura delle Forze dell’Ordine che deve apparire la scritta luminosa di avviso, ben visibile, altrimenti le multe possono essere ritenute non valide (secondo quanto deciso appunto dalla Cassazione).

Il caso

Il Comune di Feltre aveva fatto ricorso contro l’annullamento di una multa presa da un automobilista che viaggiava a 85 km/h su un tratto di strada in cui il limite massimo è di 70 km/h (questo avveniva a dicembre 2015, beccato con Scout speed. Il Tribunale e il Giudice di pace di Belluno avevano già respinto il ricorso, affermando che il Codice della Strada prevede l’obbligo di presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità, anche per autovelox e altri sistemi mobili (nonostante un decreto ministeriale aveva dato il ‘permesso’ di non esporre scritta luminosa, ma la Corte sottolinea che il CdS prevale sui decreti ministeriali).

Cosa dice il Codice della Strada

All’articolo 142 del CdS, come ricordato dalla Cassazione, esattamente il comma 6-bis cita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità (che in Italia sono moltissime) devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno”.

La Cassazione quindi prosegue: “La previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada. Il CdS è legge ordinaria dello Stato e fonte di rango superiore, e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”.

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