Cambiano i controlli sulle bombole di un’auto a metano con effetti sul conto dell’officina. Il decreto 98 del 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ridisegna l’organizzazione della riqualificazione dei serbatoi CNG. Officine riconosciute, personale qualificato, tracciabilità digitale e un tariffario nazionale formano il nuovo quadro, destinato a rendere più controllabile il percorso di ogni bombola.
Se la periodicità quadriennale delle bombole R110 rimane il riferimento, il nuovo regolamento interviene su chi effettua le verifiche, su come vengono documentate e sulle condizioni economiche del servizio.
Che cosa disciplina il decreto 98 del 2026
Il provvedimento riguarda le bombole per gas naturale compresso, indicate con la sigla CNG e conformi al regolamento 110 UNECE. La finalità è semplificare gli adempimenti connessi alla riqualificazione. Al centro dell’organizzazione si colloca SFBM, Servizi Fondo Bombole Metano, società partecipata da Acquirente Unico. Alla società vengono affidati riconoscimento delle officine, registri degli operatori, etichette, tracciatura, tariffario e contributi. Il decreto ne disciplina anche il Servizio interno di ispezione, mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è individuato come autorità competente.
Il ruolo operativo di SFBM precede questa riforma: nelle premesse del decreto si ricorda il subentro nelle funzioni della Gestione Fondo Bombole Metano. Il regolamento del 2026 rende più articolati compiti e responsabilità lungo il percorso del recipiente, dall’intervento in officina alla sua esclusione dal servizio. Per l’utente, la conseguenza è una maggiore possibilità di verificare chi ha eseguito il controllo e con quale esito.
CNG1, CNG2, CNG3 e CNG4
La classificazione distingue quattro costruzioni. Nelle CNG1 il corpo è metallico; le CNG2 conservano una struttura metallica rinforzata da un avvolgimento circonferenziale in materiale composito. Per le CNG3 il rinforzo avvolge completamente il corpo metallico mentre le CNG4 impiegano un corpo non metallico rinforzato con filamenti impregnati di resina. Le differenze riguardano la struttura del recipiente, oltre alla sua denominazione.
Da qui deriva l’esigenza di adottare verifiche adeguate alla tecnologia costruttiva. Corrosione e deformazioni del metallo richiedono valutazioni differenti rispetto ai danneggiamenti del rivestimento composito. Nell’esame del recipiente assumono rilievo condizioni esterne, urti, abrasioni e integrità dei materiali, secondo i criteri tecnici applicabili. L’identificazione della bombola permette all’officina di scegliere la procedura pertinente senza trattare allo stesso modo serbatoi diversi.
Nelle premesse del decreto si richiama l’esperienza maturata nel settore: gli scarti alla prima riqualificazione sono stati ricondotti a danneggiamenti riscontrabili attraverso la prova visiva. Su questo presupposto si fonda la valorizzazione dell’esame effettuato da personale qualificato, seguendo le istruzioni tecniche previste.
La parola “visiva” non deve far pensare a uno sguardo rapido sotto l’automobile. Il controllo deve consentire di valutare lo stato della bombola nelle parti richieste dalla procedura, con l’individuazione di alterazioni incompatibili con il mantenimento in servizio. A incidere sull’attendibilità dell’esito sono accessibilità delle superfici, preparazione dell’operatore e criteri di accettazione.
Prima riqualificazione, il chiarimento del Mit
La circolare 10799 del 2026 del Mit ribadisce che, per CNG1, CNG2 e CNG3, la prima riqualificazione avviene con ispezione visiva secondo le procedure comunicate dal costruttore del veicolo. Se i manuali non sono disponibili, si applicano le modalità precedentemente in uso, come per le verifiche successive alla prima. Per le CNG4 montate sui veicoli M1 e N1, ossia autovetture e veicoli commerciali leggeri, la disciplina prevede la riqualificazione periodica mediante le modalità visive ammesse e le istruzioni del costruttore
Accanto alle verifiche visive restano i centri di revisione SFBM, incaricati delle prove previste dalla disciplina tecnica e della gestione dell’interscambio. La prova idrostatica verifica il recipiente attraverso una pressurizzazione controllata, secondo le condizioni prescritte. Il decreto assegna agli ispettori SFBM la supervisione delle prove e le funzioni previste per l’attestazione.
Quando i centri SFBM non riescono a soddisfare le esigenze dell’utenza per le bombole CNG1, il regolamento consente l’affidamento dei servizi a centri terzi qualificati. Si tratta di una possibilità circoscritta a questa categoria, subordinata ai requisiti tecnici e alle procedure di selezione. Il proprietario continua a rivolgersi all’officina che organizza l’intervento mentre i rapporti con centri e depositi appartengono al percorso operativo del servizio.
Officine riconosciute: requisiti, registro e durata
Il nuovo modello prevede officine riconosciute da SFBM, dotate delle attrezzature richieste e di uno o più responsabili tecnici. Il riconoscimento dura cinque anni e deve essere rinnovato mediante una nuova domanda. Gli strumenti attraverso cui l’utente può identificare gli operatori del sistema sono registro pubblico, logo identificativo e tariffario esposto.
Tra le attività attribuite all’officina rientrano riqualificazione visiva, smontaggio e rimontaggio, interscambio con i centri e gestione della sostituzione dopo un esito negativo. La disponibilità di strumenti conformi alle norme tecniche richiamate e di personale qualificato fa parte dei requisiti del riconoscimento.
La riqualificazione visiva viene affidata a un responsabile tecnico con certificazione conforme alle norme richiamate dal decreto, formazione teorica e pratica, esame e idoneità visiva documentata. Il regolamento fissa anche requisiti alternativi di istruzione ed esperienza ovvero laurea in ingegneria con almeno tre anni nel settore, diploma di perito industriale con cinque anni oppure diploma di scuola secondaria superiore con dieci anni.
L’iscrizione avviene in un registro gestito da SFBM, previa verifica dei requisiti. Lo stesso professionista può svolgere la riqualificazione per più officine riconosciute. Resta ammessa anche l’attività del funzionario dell’autorità competente. La firma sul controllo deve quindi corrispondere a un ruolo definito e verificabile.
Etichette, punzonatura e tracciabilità digitale
Per le CNG1 sottoposte a prova idrostatica, l’attestazione comprende punzonatura della data e marchio della Repubblica italiana, alla presenza dell’ispettore SFBM. Nel caso della riqualificazione visiva, vengono apposte etichette fornite da SFBM, con data, numerazione della bombola, logo della società e marchio RI. I recipienti scartati o scaduti vengono avviati al recupero, con verbalizzazione e annotazione nel sistema.
L’articolo 11 prevede un database che collega capacità, matricola, costruttore e scadenza del recipiente a targa e telaio del veicolo. Nel sistema devono comparire anche informazioni su riqualificazione, installazione, operatori e strutture coinvolte, oltre all’eventuale disinstallazione. Questa associazione permette di seguire la bombola quando cambia vettura o viene interscambiata, riducendo la dipendenza da documenti isolati.
Chi paga una bombola scartata o a fine vita
L’articolo 12 pone a carico di SFBM il costo delle bombole sostituite a scadenza naturale o scartate durante la riqualificazione, avviate al recupero. La copertura riguarda solo il recipiente e non il servizio e altre lavorazioni documentate.
Il Servizio interno di ispezione vigila su officine, Responsabili tecnici, centri terzi e depositi, anche mediante controlli e sopralluoghi. In caso di non conformità, il regolamento disciplina istruttoria, diffida e, se manca l’adeguamento, la proposta di sospensione fino a sei mesi all’autorità competente. Le violazioni dei provvedimenti o la perdita dei requisiti possono portare a cancellazione dai registri o revoca degli affidamenti.
La vigilanza riguarda anche chi organizza il servizio. Su SFBM, i suoi centri e il Servizio interno di ispezione interviene il MIT. Sul versante economico l’articolo 12 prevede la cancellazione dal registro delle officine che applicano tariffe diverse dal tariffario nazionale.