• 2 Novembre 2024 16:39

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Assicurazione auto senza patente: quando è possibile

Mar 6, 2024

La regola di base è ben nota a tutti: è obbligatorio assicurare l’auto con una polizza di responsabilità civile. Detto in maniera estremamente chiara: non è possibile guidare senza aver prima sottoscritto una polizza assicurativa. Anche se non è più richiesto esporre fisicamente il contrassegno assicurativo – il cosiddetto tagliando – è comunque necessario essere coperti.

Adesso vogliamo però fare un passo in più nella normativa in vigore per capire se e quando è possibile assicurare un veicolo da parte di una persona priva di patente.

Assicurare auto a persona senza patente: è possibile

Chiariamo subito un aspetto: chi non ha ancora conseguito (o non la conseguirà mai) la patente di guida può sempre acquistare un’auto. Più complessa e meno scontata è la possibilità di assicurare il veicolo se non si ha in tasca il documento di guida. Ebbene, la normativa in vigore non impedisce la stipula di una polizza di Responsabilità civile per un veicolo di proprietà di una persona senza patente. Quello che la compagnia assicurativa considera cruciale non sono tanto i dettagli del proprietario dell’auto, ma piuttosto l’identità del conducente effettivo.

Il premio assicurativo è legato principalmente dall’esperienza di guida. Di conseguenza il contraente dell’assicurazione deve dichiarare preventivamente all’assicuratore il nome del conducente principale del veicolo, fornendo anche i dettagli relativi alla sua patente di guida. In un contratto di assicurazione Rc auto, il proprietario del veicolo, il contraente e il conducente possono essere diversi. Si tratta di una pratica è accettata dalle compagnie assicurative. In ogni caso il conducente abituale deve essere indicato nel contratto assicurativo per evitare problemi in caso di sinistro.

Acquisto di un’auto: serve la maggiore età

Un altro tema strettamente legato è quello dell’acquisto di un’auto. Abbiamo già specificato che non occorre la patente per completare la transazione, ma è interessante capire se un minorenne può comprare un veicolo, nuovo o usato che sia. La risposta è negativa in quanto – in termini di legge – la capacità di agire si acquisisce solo al raggiungimento della maggiore età e dunque al compimento dei 18 anni.

In ogni caso è possibile che un minorenne possa essere il proprietario effettivo di un veicolo, a patto che l’atto di acquisto sia sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del giudice tutelare. In altre parole, un minore può essere tranquillamente intestatario di un’auto, ma il processo di acquisto deve essere formalmente approvato e autorizzato da un tutore legale.

Quali sono i doveri dell’intestatario

Una volta chiarito che è possibile acquistare un’auto senza possedere la patente di guida (purché sia stata raggiunta la maggiore età) così come assicurarla, è importante comprendere che l’intestatario assume la piena proprietà del veicolo e, di conseguenza, la responsabilità legale associata. In pratica si fa carico di tutti gli obblighi giuridici derivanti dalla proprietà e dalla circolazione del veicolo.

Prestare l’auto a terzi non è un’azione di poco conto poiché il proprietario è considerato responsabile in solido per eventuali incidenti stradali o violazioni del Codice della Strada commessi dal conducente. In pratica il proprietario potrebbe essere soggetto a sanzioni severe anche se non è alla guida del veicolo. Non solo, ma ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada, l’intestatario può autorizzare solo i membri del suo nucleo familiare a guidare il veicolo senza restrizioni. Se il periodo di utilizzo del veicolo da parte di un conducente non appartenente al nucleo familiare supera i 30 giorni occorre però annotare le informazioni del conducente abituale sulla carta di circolazione, integrandole con quelle dell’intestatario.

Auto senza Rc, quali conseguenze in caso di incidente

I conducenti che circolano senza assicurazione auto – oltre alla possibilità di ricevere una multa o subire il sequestro del veicolo – vanno incontro al rischio di affrontare le spese di risarcimento per danni causati a terzi in caso di incidente. Questi danni possono riguardare sia le persone sia i beni e le cifre coinvolte possono essere molto elevate, a seconda della gravità del danno.

Nel caso di un sinistro provato da un veicolo non assicurato, i danni ai terzi vengono coperti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisce come intermediario per liquidare gli indennizzi. Il Fondo identifica il responsabile dell’incidente e richiede il rimborso delle somme erogate. Se il conducente non assicurato non procede al rimborso, il Fondo può intraprendere azioni legali per recuperare la somma in modo coattivo. D’altro canto, se il conducente privo di assicurazione è la vittima dell’incidente, ha comunque diritto a ricevere un risarcimento.

Sanzioni e sequestro legati alla polizza auto

Secondo l’articolo 193 comma 2 del Codice della Strada, chiunque guidi un veicolo senza assicurazione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 866 a 3.464 euro, accompagnata dalla perdita di 5 punti sulla patente. Se l’assicurazione viene stipulata dal 16esimo al 30esimo giorno dopo la scadenza della polizza precedente – per i primi 15 giorni è previsto un periodo di tolleranza -, la multa viene dimezzata a 433 euro. Anche in caso di demolizione e radiazione del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione delle forze dell’ordine, la sanzione viene ridotta del 50%. Per i recidivi, la sanzione è raddoppiata se vengono sorpresi senza assicurazione per almeno due volte nell’arco di due anni, con una multa che va da 1.732 a 6.928 euro e la sospensione della patente da uno a due mesi.

In aggiunta alla multa e alla perdita di punti patente, il comma 4 dell’articolo 193 del Codice della Strada prevede anche il sequestro del veicolo, che viene mantenuto fino a quando il trasgressore non paga la multa, corrisponde il premio assicurativo per almeno sei mesi e si assume le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dalla legge o assenza di ricorso dell’automobilista multato, il veicolo può essere confiscato. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione, viene disposto il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, con la restituzione subordinata al pagamento di tutte le spese. La confisca è sempre prevista in caso di esibizione di documenti assicurativi falsi o contraffatti, accompagnata dalla sospensione della patente di guida per un anno.

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