• 6 Dicembre 2025 22:17

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Assicurare un’auto senza passaggio di proprietà, quando è possibile e quando vietato

Lug 20, 2025

La questione della possibilità di assicurare un veicolo non intestato al contraente della polizza è frequente in un Paese come l’Italia dove la mobilità condivisa, i passaggi generazionali e le situazioni familiari composite rendono diffuso il ricorso a formule alternative. Sebbene la legge italiana non vieti esplicitamente la sottoscrizione di una polizza Rc auto da parte di un soggetto diverso dal proprietario dell’auto, la questione non è affatto banale e porta con sé implicazioni giuridiche, contrattuali e operative da non sottovalutare.

Nel momento in cui si verifica un incidente, la responsabilità civile viene automaticamente coperta dall’assicurazione, anche se chi ha causato il danno non risulta essere il proprietario o il contraente. La gestione del sinistro può però diventare più complessa considerata la necessità di coordinare tre soggetti: il proprietario, il contraente della polizza e il conducente.

Cosa prevede la normativa sull’assicurazione di un’auto non intestata

Il Codice delle Assicurazioni Private, integrato dai chiarimenti dell’Ivass, non impone l’obbligo di coincidenza tra proprietario e contraente della polizza. In altre parole è pienamente lecito che una persona sottoscriva e paghi una polizza assicurativa su un mezzo non intestato a suo nome.

Se da un lato questo apre la strada a situazioni come l’auto familiare condivisa, la macchina usata da un neopatentato intestata al genitore o i veicoli intestati a un’azienda ma in uso a un dipendente, dall’altro solleva alcune questioni delicate che possono riflettersi sulla validità e sull’efficacia della copertura assicurativa in caso di sinistro.

Se la legge non vieta questa possibilità, nulla impedisce alle compagnie assicurative di inserire clausole più restrittive nei propri contratti. Alcuni assicuratori rifiutano di assicurare veicoli il cui proprietario non coincide con il contraente mentre altri accettano di farlo a condizioni economiche più svantaggiose. In certi casi, la compagnia può richiedere una dichiarazione aggiuntiva che specifichi il rapporto tra il proprietario e l’assicurato oppure impone l’inclusione del reale conducente abituale del veicolo nella polizza.

Quando può essere rischioso

Uno dei rischi di questa formula riguarda il momento del risarcimento in caso di incidente. Sebbene la responsabilità civile copra i danni causati a terzi anche quando il conducente non è il proprietario, l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa se rileva incongruenze gravi nella documentazione fornita, nella dichiarazione del conducente abituale o nell’effettivo utilizzo del veicolo.

Nei casi di frode assicurativa, per esempio quando si tenta di ottenere una classe di merito più favorevole intestando il veicolo a un parente, l’assicurazione ha pieno diritto di rifiutare il pagamento.

Una delle situazioni più frequenti in cui si ricorre a questa possibilità riguarda l’uso dell’auto da parte di un figlio neopatentato, con la macchina ancora intestata al genitore. In questi casi, se dichiarato, l’assicurazione può accettare l’intestazione disgiunta e mantenere valida la copertura.

Lo stesso vale per le auto aziendali con polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura dell’uso da parte dei dipendenti. Anche in ambito condominiale o familiare, la presenza di un solo intestatario può essere compensata dalla presenza di clausole che consentano l’uso regolare da parte di altri membri del nucleo.

Il nodo della classe di merito

La questione si complica quando entra in gioco il meccanismo della classe di merito. Secondo la legge Bersani (e successive modifiche), è possibile ereditare la classe da un familiare convivente, ma questo beneficio si applica solo quando intestatario del veicolo e contraente della polizza coincidono.

Se l’auto è intestata a un soggetto diverso dal contraente, la compagnia non potrà attribuire una classe di merito favorevole: si partirà dalla classe 14, quella di base, con conseguenti costi molto più elevati.

Se il conducente non è ufficialmente designato in polizza e la compagnia lo scopre, potrebbe esercitare il diritto di rivalsa, chiedendo il rimborso delle somme liquidate, oppure rescindere il contratto per violazione dell’obbligo di dichiarazioni veritiere.

I casi in cui la pratica è vietata

Pur non essendo vietata dalla legge in senso stretto, la pratica può diventare illecita se utilizzata per aggirare il sistema assicurativo. In caso di sinistro grave o accertamenti antifrode, l’assicurazione può indagare sull’effettiva relazione tra proprietario e contraente.

Se emergono discrepanze o intenti elusivi, si può arrivare alla nullità del contratto e all’apertura di contenziosi giudiziari. Di conseguenza il suggerimento è di evitare di sottoscrivere una polizza per un’auto intestata a un conoscente, ex partner o soggetto non convivente, a meno che non vi siano motivi legittimi, documentabili e dichiarati.

Nel caso in cui si verifichi un incidente stradale, l’auto sarà comunque coperta, ma in fase di perizia e liquidazione il fatto che il contraente non sia il proprietario può rallentare l’iter o complicare l’erogazione del rimborso. In alcuni casi, l’assicurazione richiede firme e documentazioni aggiuntive, o verifica la frequenza d’uso reale del veicolo da parte di chi lo guida abitualmente per evitare l’occultamento del conducente principale e la falsificazione della tariffa.

Anche dal punto di vista del Codice della Strada, l’intestazione disgiunta può generare effetti collaterali. In caso di contravvenzione, per esempio, il verbale viene recapitato al proprietario del veicolo che dovrà poi indicare chi era alla guida. Se non lo fa nei tempi previsti va incontro a una sanzione supplementare e alla decurtazione dei punti dalla propria patente, anche se non conduceva il mezzo.

Il problema delle volture simulate

Una delle pratiche più rischiose è quella delle cosiddette intestazioni fittizie ovvero il tentativo di lasciare un’auto intestata a un parente o conoscente per non dover pagare un premio assicurativo elevato. Le compagnie sono sempre più attente a questi fenomeni e, grazie alla banca dati ANIA e ai controlli incrociati con il PRA, riescono a individuare con maggiore precisione i casi sospetti. Quando scatta il campanello d’allarme, l’assicurazione può procedere alla revoca della copertura o al rifiuto del risarcimento.

In questo contesto, il solo soggetto legalmente riconosciuto come proprietario di un veicolo è quello registrato al Pra. Di conseguenza, anche se la vettura viene utilizzata tutti i giorni da un altro automobilista e la polizza è intestata a quest’ultimo, in caso di problemi legali, di multe o di sinistri con responsabilità, sarà il titolare a rispondere per primo, almeno a livello formale.

Per evitare problemi o controversie, la soluzione più lineare è di procedere al passaggio di proprietà vero e proprio. Anche se comporta un costo iniziale, garantisce la piena coerenza tra tutti i soggetti coinvolti: il proprietario, il contraente della polizza, il conducente e il responsabile legale in caso di violazioni o sinistri.

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