AGI – Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere a un “concordato preventivo biennale”. È quanto si legge in una bozza del decreto legislativo che approda sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani.
I contribuenti potranno aderire entro luglio 2024 e, negli anni successivi, entro giugno. All’articolo 8, riguardante le procedure informatiche di ausilio all’attuazione del concordato, l’Agenzia delle entrate – si legge nella bozza – “entro il 15 marzo di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta”. Per il primo anno di applicazione i programmi informatici “sono resi disponibili entro il mese di aprile”.
Chi può accedere
Possono accedere – si legge nella bozza – al concordato preventivo biennale i contribuenti” con riferimento “al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta” che “ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati”, chi non ha “debiti tributari” ovvero coloro che “hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non piu’ soggetti a impugnazione”.
L’articolo 11 tratta le cause dell’esclusione dal concordato: “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento
condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato”.