In Italia non esiste un diritto a procedere a qualunque andatura solo perché si resta sotto i limiti massimi. Il Codice della Strada pretende che la velocità sia adeguata in entrambe le direzioni ovvero sia quando si va troppo forte sia quando si va troppo piano. Il riferimento normativo è l’articolo 141 che dopo aver imposto al conducente di regolare l’andatura in base a veicolo, strada, traffico e ogni altra circostanza, aggiunge che non si deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
In pratica stabilisce che ogni conducente deve modulare la propria velocità in funzione delle caratteristiche della strada percorsa, che si tratti di ambito urbano, extraurbano o autostradale, delle condizioni del traffico, dello stato della pavimentazione, come in presenza di buche, ghiaccio o pioggia, nonché della situazione atmosferica e del livello di visibilità disponibile.
La norma che punisce l’andatura troppo bassa
L’articolo 141 del Codice della Strada codifica quindi il divieto di creare intralcio o pericolo per il flusso normale andando a velocità eccessivamente ridotta. In particolare, “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. Sul piano pratico la multa nasce dalla valutazione che quell’andatura, in quel contesto, crea disordine, rischio o rallentamenti anomali.
La stessa norma è costruita per essere elastica perché una velocità può essere ragionevole in un centro urbano trafficato e diventare invece pericolosa su una extraurbana scorrevole, dove le differenze di velocità aumentano le probabilità di tamponamento o manovre brusche.
Quanto alla pena, per la violazione delle “altre disposizioni” dell’articolo, categoria nella quale rientra anche il comma che vieta l’andatura talmente ridotta da creare intralcio o pericolo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra 42 e 173 euro.
In autostrada tra obblighi di corsia e limiti minimi segnalati
In autostrada la lentezza diventa più delicata perché il flusso è più omogeneo e le differenze di velocità pesano di più. Il Codice della Strada non stabilisce un limite minimo di velocità valido sempre e comunque su tutte le autostrade, ma prevede la possibilità di imporre un limite minimo tramite segnaletica, anche riferito a una o più corsie.
In parallelo c’è un aspetto che da sottolineare: in autostrada e in generale sulle strade a più corsie, la logica delle corsie impone di marciare tenendo la destra mentre le corsie di sinistra servono a superare, non a galleggiare a velocità ridotta. Se un veicolo lento resta dove non dovrebbe crea intralcio in modo più evidente e di conseguenza aumenta la possibilità che qualcuno lo aggiri con manovre errate.
Quali sono i limiti minimi
Solo in alcune situazioni la normativa prevede l’introduzione di limiti minimi di velocità. Su determinati tratti autostradali possono infatti essere presenti segnali che stabiliscono l’andatura minima consentita per le corsie. Quando le condizioni della strada, del traffico e della visibilità sono favorevoli, i veicoli non dovrebbero procedere a una velocità inferiore a 60 km/h in corsia centrale e a 90 km/h in corsia di sinistra, destinata al sorpasso.
Per la corsia più a destra non c’è un valore minimo prestabilito: resta valido il principio generale previsto dall’articolo 141 del Codice della Strada, secondo cui l’andatura non deve creare intralcio o pericolo alla circolazione. Quando presente, il limite minimo è indicato da un segnale circolare blu con al centro il valore della velocità espresso in chilometri orari. Va infine ricordato che l’eventuale violazione non può essere rilevata in automatico da dispositivi come gli autovelox, ma deve essere valutata da una pattuglia, chiamata a stabilire se la condotta del conducente sia sanzionabile.
Chi contesta l’infrazione
L’eventuale violazione può essere accertata solo da una pattuglia delle forze dell’ordine in quanto non ci sono dispositivi in grado di rilevarla in modo automatico. A differenza del limite massimo di velocità, quello minimo non è fissato in maniera uniforme per ogni tipo di strada, ma dipende dalle condizioni e dal contesto di circolazione.
Di conseguenza sullo stesso tratto stradale un’andatura moderata può risultare del tutto giustificata in presenza di pioggia intensa, nebbia o scarsa visibilità mentre in situazioni normali potrebbe essere considerata un intralcio.
Norme alla mano, in ogni caso “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. E deve “ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
Quando la lentezza è giustificata e quando no
C’è una domanda da porre per comprendere se la lentezza sulla strada sia giustificata o meno: quell’andatura era necessaria per la sicurezza oppure era un rallentamento senza motivo che metteva in difficoltà gli altri? Se la risposta è la prima, la lentezza è doverosa perché l’articolo 141 del Codie della Strada obbliga a modulare la velocità in base a visibilità, condizioni meteo, traffico, curve, discese, attraversamenti e ostacoli prevedibili.
Se la risposta è la seconda e la velocità ridotta produce coda, sorpassi ripetuti, frenate a catena o situazioni di rischio, l’andatura può essere contestata come intralcio o pericolo per il normale flusso.
L’andatura a velocità ridotta non è quindi in automatico un’infrazione, ma è legata alle circostanze che la giustificano. Una marcia più lenta è legittima ad esempio su un fondo stradale rovinato, in caso di pioggia intensa o nebbia fitta, oppure quando si trasporta un carico molto fragile. Lo stesso principio vale per i veicoli agricoli, i mezzi di soccorso, quelli speciali o per situazioni in cui il conducente o il veicolo presentino limitazioni temporanee.