Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia e Vodafone per “abusi di posizione dominante nel mercato dei servizi all’ingrosso di terminazione SMS su propria rete con effetti sul mercato al dettaglio dei servizi di invio massivo degli SMS informativi aziendali”. La Cassazione invece ha respinto il ricorso di Telecom Italia contro Vodafone, Wind e l’AGCOM relativa ai costi del servizio universale applicati dal 1999 al 2003.
Per quanto riguarda l’AGCM, il 13 dicembre sono stati conclusi due distinti procedimenti istruttori, nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. e della sua controllata Telecom Italia Sparkle S.p.A. Vodafone “ha abusato della propria posizione dominate ponendo in essere delle condotte di discriminazione interno-esterna di tipo tecnico ed economico tali da determinare una compressione dei margini a discapito dei concorrenti nel mercato a valle che acquista la terminazione SMS verso rete mobile Vodafone Italia”. L’operatore è stato sanzionato per 5.843.814 euro.
Telecom e Sparkle invece hanno “abusato della rispettiva posizione dominante ponendo in essere una condotta di compressione dei margini per un concorrente altrettanto efficiente nel mercato a valle che acquista la terminazione SMS verso rete mobile TIM”. La sanzione in questo caso è stata di 3.717.988 euro.
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Infine la Cassazione, sul tema del servizio universale, ha ribadito che “il ricorso è inammissibile”. I provvedimenti dell’AGCOM “sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito”, ossia che “non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo combinato disposto di tipo ‘forte’ sulle valutazioni tecniche opinabili”. Quindi ha condannato Telecom al pagamento a Vodafone delle spese relative al giudizio di legittimità, per complessive 7200 euro.