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Sì agli «incontri protetti» padre-figli con i servizi sociali via Whatsapp

Apr 8, 2020

famiglie in crisi

Per evitare il rischio di contagio, il Tribunale di Terni dispone che gli incontri tra il genitore non convivente e i figli minori si possano svolgere da remoto con l’assistenza degli operatori sociali

di Giorgio Vaccaro

8 aprile 2020


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(deagreez – stock.adobe.com)

2′ di lettura

Via libera alla frequentazione «protetta» padre-figli tramite Skype o Whatsapp con l’assistenza degli operatori dei servizi sociali, che dovranno organizzare la chiamata ed essere presenti – da remoto – per tutta la sua durata. Lo ha stabilito il Tribunale di Terni che, con la pronuncia del 30 marzo 2020 (giudice Velletti), ha bilanciato l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio). Il provvedimento ha interpretato in modo necessariamente articolato i canoni codicistici della famiglia, armonizzandoli con l’ultima decretazione di urgenza, tesa a contrastare l’emergenza epidemiologica.

La vicenda

Il caso riguarda la relazione tra il padre e i tre figli minori: dopo l’allontamento della madre e dei figli dalla casa familiare, dovuto, secondo la ricostruzione della donna, a violenze commesse dall’uomo, erano sorte difficoltà nel mantenere i contatti tra i figli e il padre, non convivente. Vista la situazione, il Tribunale ha disposto, con ordinanza del 4 marzo, l’affidamento esclusivo dei figli alla madre e ha previsto che il padre li possa vedere «in spazio neutro», secondo il calendario da redigere da parte dei servizi sociali.

Ma i servizi sociali, in una relazione di aggiornamento del 26 marzo, hanno dato atto «dell’impossibilità a causa dell’emergenza sanitaria di attivare incontri in spazio neutro». Nella medesima relazione è stato evidenziato come entrambi i genitori abbiano manifestato una «preoccupazione rispetto agli spostamenti dei minori e all’attivazione in questo momento degli incontri protetti, che li porrebbero in una situazione di poca tutela».

Il padre si era quindi attivato con una propria istanza urgente – ritenuta meritevole di essere esaminata perché avente a oggetto le tematiche indifferibili della famiglia – tesa a ristabilire comunque l’esercizio effettivo della propria responsabilità genitoriale.

La decisione

Il Tribunale di Terni ha dovuto operare un «bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bigenitorialità (fondato sull’articolo 30 della Costituzione e sull’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e quello alla tutela della salute (fondato sull’articolo 32 della Costituzione)», individuando una «modalità di frequentazione padre-figli che, pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psicofisica dei minori».

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