• 19 Novembre 2024 17:33

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Calcio, l’Antitrust in pressing sui club: “Restituire i soldi ai tifosi in caso di porte chiuse”

Mar 6, 2020

ROMA – Restituire i soldi dei biglietti ai tifosi, restituire una quota dell’abbonamento agli abbonati, in caso di partite giocate a porte chiuse. Da quasi un anno, l’Autorità Antitrust è in pressing sui club del calcio perché rispettino il diritto degli sportivi a un risarcimento pieno quando è impedito loro di vedere la partita allo stadio. E le iniziative dell’Autorità Antitrust assumono un valore particolare adesso che il pallone chiude ai supporter fino al 3 aprile 2020, su ordine del governo, per effetto del coronavirus.

A gennaio 2020, prima ancora che emergesse il problema del coronavirus, l’Autorità Antitrust ha aperto una formale indagine su nove club di Serie A. Tra questi c’è anche l’Atalanta che però, in queste ore, sta rimborsando i biglietti della sfida al Sassuolo (in calendario per il 23 febbraio, poi rinviata al 18 marzo). La mossa degli atalantini è un segnale importante, che va incontro alle richieste dei tifosi. Una nuova politica di rimborsi, in favore degli abbonati, viene studiata anche dall’Udinese (che pure è bersaglio dell’indagine Antitrust). Lo ha detto il direttore Pierpaolo Marino.

Valutazioni sono in corso in casa Roma (lo scrive il sito ufficiale), mentre il Milan ha contattato l’Autorità Antitrust dando ampia disponibilità al dialogo. E gli altri club?

Le segnalazioni di marzo

L’Autorià Antitrust si muove per la prima volta un anno fa, a marzo del 2019. Un’associazione di consumatori e singoli sportivi denunciano che i contratti di acquisto degli abbonamenti e di singoli biglietti – imposti da svariate squadre di Serie A – sarebbero “vessatori”, cioè penalizzanti per i tifosi. Questi contratti sarebbero in netto contrasto con il Codice del Consumo (il decreto legislativo 206 del 2005).

Alcuni di questi contratti escludono il rimborso del biglietto o di una quota di abbonamento nel caso di partite giocate a porte chiuse per squalifica dello stadio oppure per i provvedimenti di autorità pubbliche o sportive (come quelli di queste ore). Svariati club negano il rimborso anche nel caso di rinvio del match.

Calcio, l'Antitrust in pressing sui club: Restituire i soldi ai tifosi in caso di porte chiuse

A questo punto, i funzionari dell’Autorità Antitrust vanno in Internet ed esaminano i contratti di tutte le squadre di Serie A (stagione sportiva 2018-2019). Questo primo esame “assolve” otto squadre. L’Autorità Antitrust apprezza, in particolare, la linea del Torino che è dalla parte dei suoi tifosi in modo totale. Dodici squadre, invece, sono sospettate di imporre ai propri sostenitori delle clausole penalizzanti, vessatorie.

Le clausole contestate

A maggio del 2019, l’Autorità Antitrust invita i dodici club a correggere la loro linea. E due tra questi – Bologna e Parma – si allineano alla richiesta. Sette mesi dopo, l’Autorità Antitrust è costretta ad aprire un’indagine formale – un “procedimento istruttorio” – su Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.

L’Autorità Antitrust vuole valutare la possibile vessatorietà dei contratti di acquisto degli abbonamenti e dei biglietti (un esame che viene condotto ai sensi degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo). In particolare, l’Autorità vuole capire se i club negano, grazie ad alcune clausole dei contratti:

– il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo biglietto in caso in caso di chiusura dello stadio anche parziale;

– il rimborso del biglietto per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando una simile circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;

– il risarcimento del danno qualora eventi del genere siano direttamente imputabili alla società.

L’Autorità Antitrust sospetta che queste clausole contrattuali – escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio – introducano “un significativo squilibrio a carico dei consumatori”. Peraltro, in qualche caso, le clausole non sarebbero scritte in modo trasparente e comprensibile per il consumatore.

Il tifoso dunque non sarebbe in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze che derivano dall’applicazione di queste clausole (situazione che contrasta con l’articolo 35 del Codice del Consumo).

Gli articoli del Codice Civile

Sempre l’Autorità Antitrust vuole capire se queste clausole siano in contrasto anche con il Codice Civile (articoli 1463 e 1464). Quando il tifoso ha già rispettato i suoi obblighi – quando cioè ha già pagato per l’abbonamento oppure per il singolo biglietto – ha diritto al rimborso se l’altra parte (la squadra di calcio) viene “liberata dalla sua prestazione a causa di impossibilità sopravvenuta” di aprire lo stadio ai supporter.

Ovviamente l’Autorità Antitrust ritiene obbligatori “indennizzi e risarcimenti” quando la chiusura dello stadio o il rinvio della partita siano imputabili direttamente alla società. Infine l’Autorità Antitrust ha trovato, nei contratti di alcuni club, altre clausole negative e penalizzanti per i sostenitori. Qualche società calcistica, ad esempio, impone il foro della propria città come competente nel caso di controversie legali (escludendo invece la città dove il tifoso risiede).

Dopo l’apertura dell’indagine Antitrust (a gennaio 2020) alcune squadre hanno inviato segnali di pace. I più chiari arrivano dall’Udinese (“dobbiamo tenere conto del danno per i nostri abbonati”, dice il direttore Marino) e soprattutto dall’Atalanta. Sul suo sito, la Roma annuncia comunicazioni in merito al rimborso dei biglietti. Il Milan, come detto, ha rassicurato l’Antitrust.

Adesso che il coronavirus chiude gli stadi fino al 3 aprile – senza colpa alcuna dei supporter – anche gli altri club dovranno scegliere come regolarsi. E’ l’ora della verità, un po’ per tutti.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close