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Vaticano: svolta di Francesco, via il «segreto pontificio» per i casi di abusi sessuali

Dic 17, 2019

IL NUOVO CORSO DI BERGOGLIO

La decisione del Papa di rendere disponibili le testimonianze dei processi canonici alle autorità civili inquirenti

di Carlo Marroni

17 dicembre 2019


Pedofilia, Scicluna: obbligo di denuncia nasce dalla legge civile

3′ di lettura

Il Papa ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, e ha anche deciso di cambiare la norma riguardante il delitto di pedopornografia facendo ricadere nella fattispecie dei “delicta graviora” – i delitti più gravi – la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino all’età di 18 anni.

La decisione, che avrà un vasta portata in molti paesi del mondo dove si indaga sulla pedofilia causata da ecclesiastici, è contenuta in due documenti pubblicati oggi, 17 dicemmbre.

Le varie fattispecie di “delitti”

Il primo e più importante documento è un Rescritto a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il quale comunica che il Pontefice il 4 dicembre scorso ha disposto di abolire il segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti citati nel primo articolo del recente motu proprio “Vos estis lux mundi”, vale a dire: i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia o abuso di autorità; i casi di abuso sui minori e su persone vulnerabili; i casi di pedopornografia; i casi di mancata denuncia e copertura degli abusatori da parte dei vescovi e dei superiori generali degli istituti religiosi.

Resta il vincolo di tutelare la riservatezza delle vittime

La nuova istruzione specifica che le «informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza» stabiliti dal Codice di Diritto canonico per tutelare «la buona fama, l’immagine e la sfera privata» delle persone coinvolte. Ma questo “segreto d’ufficio”, si legge ancora nell’Istruzione, «non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali», compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, «nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili». Inoltre, a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni «non può essere imposto alcun vincolo di silenzio» sui fatti.

La tutela sale fino a 18 anni delle vittime

Con un secondo rescritto, a firma dello stesso Parolin e del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Luis Ladaria Ferrer, sono state rese note anche le modifiche di tre articoli del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” (del 2001, già modificato nel 2010). Si stabilisce infatti che ricada tra i delitti più gravi riservati al giudizio della Congregazione per la dottrina della fede «l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

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