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Buoni fruttiferi postali, lo Stato può cambiare il tasso: l’esperto risponde ai lettori

Mar 22, 2019

Lo Stato può cambiare il tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali quando vuole. Anche se dietro alla cedola è scritto, nero su bianco, un tasso superiore rispetto a quello stabilito dal decreto ministeriale che cambia le carte in tavola.

La sentenza della Cassazione, della quale abbiamo parlato pochi giorni fa ha suscitato l’interesse di molti lettori, alcuni dei quali hanno scritto alla nostra casella email per avere qualche chiarimento in più.

Anzitutto non è l’ultima sentenza a stabilire che il Tesoro può modificare a suo piacimento il tasso dei buoni: quello succede già dal 1973, l’anno di approvazione del Codice Postale.

I dubbi dei lettori. Le domande, che abbiamo rivolto al nostro esperto, l’avvocato Aldo Bissi, sono tutte sullo stesso tenore. C’è chi possiede dei buoni dei primi anni Novanta e si chiede se, in caso di ribasso dei tassi, il loro valore verrebbe interamente ricalcolato. Il dubbio, infatti, è cosa si intenda per “modifica retroattiva” del tasso: gli interessi maturati fino al giorno dell’approvazione del decreto verrebbero ricalcolati fin dall’inizio, o il nuovo tasso si applicherebbe solo da quel giorno in poi? Alcuni lettori-investitori ci hanno chiesto se, alla luce della sentenza, non sia il caso di riscuotere i buoni al più presto.

Prima di entrare nel merito l’avvocato Bissi precisa che le sentenze della corte di Cassazione “sono necessariamente generali, e non possono essere interpretate come analisi legale di un singolo caso, che richiede necessariamente l’esame specifico di un avvocato”.

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Quali sono i buoni coinvolti dalla nuova sentenza. I buoni emessi dopo il decreto legislativo 284 del 1999 non sono interessati dall’ultima sentenza degli ermellini. Lo sono, invece, praticamente tutti quelli cartacei stipulati in precedenza. La novità sta nel fatto che la Cassazione ha smentito se stessa. Perché nel 2007 aveva stabilito, spiega Bissi, “che nel caso in cui sul buono cartaceo fosse riportata una tabella scritta con l’andamento dei tassi diverso da quello che era stato stabilito dal decreto ministeriale avrebbe dovuto prevalere quanto risultante dalla tabella impressa sul modulo cartaceo”. Questo perché, secondo la Corte, in quella specifica attività Poste Italiane stava offrendo un servizio da banca. Per cui nulla, neanche un decreto, avrebbe potuto scavalcare un contratto firmato dalle due parti. Ora, invece, i giudici hanno deciso che, in quel caso, prevale quanto stabilito dal decreto ministeriale di modifica dei tassi. Dando per scontato che l’investitore fosse a conoscenza della fonte normativa che regolava quei buoni, cioè il Codice Postale.

Cosa si intende per effetto retroattivo. Il senso, spiega Bissi, è che la modifica dei tassi “avrà effetto solo dal momento del decreto ministeriale; fino a quel momento il tasso sarà quello precedente”. Di conseguenza, continua, “non c’è alcuna urgenza di affrettarsi a riscuotere il controvalore: il ‘nuovo’ tasso eventualmente più basso rispetto a quello originario verrà applicato solo per il periodo successivo alla sua nuova determinazione”. Tanto più che la Cassazione non ha mai detto che un incasso immediato del titolo comporti l’applicazione del tasso più vantaggioso, precisa l’avvocato. Quel che è certo è che si riscuoterà una cifra inferiore rispetto a quella attesa: inevitabile, visto che per un certo periodo della durata dell’investimento viene applicato un tasso inferiore.

In collaborazione con Ridare, portale di Giuffrè Francis Lefebvre che affronta tutte le tematiche in materia di risarcimento del danno e responsabilità civile.

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