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Dai bilanci ai compensi, ecco i nuovi obblighi di trasparenza degli enti no profit

Dic 30, 2017

La riforma del mondo del terzo settore comincia a entrare nel vivo. Dopo l’entrata in vigore il 3 agosto scorso del Codice (decreto legislativo 117/2017) e dopo i correttivi introdotti soprattutto sul fronte delle detrazioni per chi dona all’interno di decreto fiscale e legge di bilancio, arrivano i primi chiarimenti (molto attesi dagli operatori e dai professionisti che li assistono) del ministero del Lavoro. Chiarimenti relativi prevalentemente a una parte cospicua delle oltre 336mila istituzioni del non profit (secondo l’ultimo censimento diffuso dall’Istat). Si tratta di organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono gi operativi i registri nazionali e/o locali, mentre per le Onlus ci sar una seconda “puntata” con un approfondimento congiunto insieme all’agenzia delle Entrate.

Nel complesso, per, si delineano maggiori obblighi di trasparenza per il terzo settore. A cominciare dalla precisazione (destinata a tutti gli enti) relativa all’obbligo del bilancio d’esercizio, che scatta a prescindere dal fatto che manchi ancora la modulistica che, in base a quanto previsto dal Codice, dovr essere definita dal ministero del Lavoro. La circolare del ministero del Lavoro di ieri, che stata inviata a tutti gli assessorati al Welfare e alle Politiche sociali delle Regioni, motiva la mancanza con l’eterogeneit dei documenti contabili in questione. Questo per non esonera gli enti da tale adempimento. Un adempimento che si declina in modo differenziato a seconda della dimensione dei soggetti:

– in caso di entrate inferiori a 220mila euro potr bastare un prospetto pi snello e meno articolato (il rendiconto finanziario per cassa);

– oltre quella soglia, invece, sar necessario il bilancio di esercizio “vero e proprio” costituito da stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalit di perseguimento delle finalit statutarie.

Per l’obiettivo-trasparenza il nuovo Codice e gi prima la legge delega hanno tracciato la rotta verso il Registro unico nazionale di tutti gli enti del terzo settore. Un traguardo per cui occorre aspettare ancora un po’ di tempo. Il ministero del Lavoro, infatti, definir le procedure di iscrizione e le regole di funzionamento del Registro con un decreto entro agosto 2018, mentre le Regioni e le province autonome regoleranno gli aspetti di propria competenza entro sei mesi dall’entrata in vigore di questo atto normativo. Per ora, quindi, si reso necessario definire con indicazioni uniformi la gestione del periodo transitorio proprio in riferimento ai registri di volontariato e associazioni di promozione sociale ancora gestiti dalle Regioni.

E la circolare, di fatto, delinea un doppio regime di requisiti necessari per l’iscrizioni: la verifica sui soggetti costituiti prima dell’entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) dovr essere eseguita in base alle regole preesistenti salvo, per, l’obbligo di adeguarsi entro inizio febbraio 2019 (si veda l’articolo a lato); per gli enti neocostituiti valgono invece le nuove regole, con esclusione di quelle direttamente riconducibili alla operativit del Registro unico nazionale ( il caso, ad esempio, delle procedure di acquisizione semplificata della personalit giuridica).

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