Il Tribunale di Padova ha pronunziato il divorzio diretto (senza separazione) tra due cittadini marocchini, residenti da tempo nel nostro Paese. La sentenza prevede, tra l’altro, il versamento dall’uomo alla donna di un importo di 2.000 euro a titolo di “dono di consolazione”. La particolarità deriva dal tipo di legge, piuttosto che dalla procedura in sé. Infatti, sin dal 2012, grazie alle norme dei regolamenti europei, nel nostro Paese alcune categorie di persone (cittadini stranieri residenti in Italia o cittadini italiani che risiedano o abbiano risieduto) possono divorziare senza separarsi, chiedendo al Giudice di applicare la legge di un paese straniero con cui uno, o entrambi i coniugi, abbiano un qualche collegamento. Le parti possono anche scegliere una legge straniera da applicare alle conseguenze economiche del divorzio. Ovviamente non è possibile scegliere una legge a caso, pescandola tra quelle in vigore nel mondo, ma solo quella (o quelle) di un paese con cui uno o entrambi abbiano un qualche collegamento. Numerose, nel corso di questi anni, sono dunque state le pronunzie che hanno fatto applicazione della legge slovena, brasiliana, francese, svizzera, olandese, statunitense, serba, inglese e così via.
Nella vicenda padovana è stata applicata la legge marocchina: i regolamenti europei lo permettono, nella misura in cui danno la possibilità di scegliere anche la legge di un Paese extra UE. La sentenza, però, non ha “sdoganato” nel nostro paese il ripudio unilaterale della donna, che è ancora considerato in contrasto con il nostro comune sentire; si è limitata a prendere atto che i due giovani marocchini erano d’accordo nel divorziare direttamente, secondo quanto previsto dalla legge del loro paese d’origine. I due, peraltro, hanno anche chiesto l’applicazione delle norme marocchine per regolare i loro rapporti economici: la donna ha allora ottenuto, con il consenso del marito, l’importo totale di 2.000 eurocomprensivi anche del dono di consolazione.
Al di là della terminologia, la somma è molto simile, per il modo in cui è calcolata, alla cosiddetta una tantum prevista dalla legge italiana quando i coniugi sono d’accordo. Non possiamo infine scordarci che la donna, ove fosse stata applicata la legge italiana senza accordo con il marito, non avrebbe avuto diritto neppure ai 2.000 euro: la sua giovane età (poco più di vent’anni) e il fatto che potesse in qualche modo rendersi economicamente indipendente in Italia, secondo le ultime sentenze della Cassazione, gli avrebbero precluso qualsiasi forma di ristoro monetario conseguente alla cessazione del vincolo.
*Comitato Scientifico deIl Familiarista di Giuffrè Editore