• 10 Ottobre 2026 11:04

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Gomme invernali, quando scatta l’obbligo: scadenze ed eccezioni territoriali

Ott 9, 2026

Quando bisogna montare le gomme invernali e quali date vanno rispettate se si attraversano territori diversi? Il periodo ordinario delle prescrizioni invernali va dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 sulle strade interessate dalle ordinanze. La risposta cambia però lungo alcuni itinerari in quanto ci sono obblighi anticipati, scadenze prolungate e provvedimenti legati alle condizioni del fondo stradale.

Il Codice della Strada consente agli enti competenti di prescrivere pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli idonei. Per molte ordinanze anche le catene conformi e compatibili tenute a bordo consentono dunque di rispettare l’obbligo.

Il 15 novembre è la data del cambio gomme

La direttiva ministeriale individua il periodo 15 novembre-15 aprile come riferimento per uniformare i provvedimenti sulla circolazione invernale. Per il singolo tragitto conta l’ordinanza dell’ente proprietario o concessionario comunicata attraverso la segnaletica. L’articolo 6 disciplina questi poteri fuori dai centri abitati. In città intervengono i provvedimenti comunali secondo l’articolo 7. A contare è la strada sulla quale si circola con le condizioni dell’ordinanza.

Una seconda coppia di date riguarda l’impiego stagionale degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo. La circolare MIT 1049 del 2014 consente questo utilizzo dal 15 ottobre al 15 maggio, nei limiti tecnici ammessi.

Quando l’ordinanza prescrive la dotazione per un periodo definito, l’assenza di neve non esonera dal rispetto della regola. Sui tratti interessati la prescrizione va osservata anche con il fondo libero dalla neve. La situazione cambia se il provvedimento lega l’obbligo alle condizioni invernali del fondo.

I limiti della deroga sull’indice di velocità

L’indice di velocità identifica la velocità massima per la quale lo pneumatico è omologato. Nel periodo consentito gli invernali possono avere una categoria inferiore a quella prescritta purché non scendano sotto Q, pari a 160 km/h. La limitazione degli pneumatici montati deve in ogni caso essere ricordata da una targhetta ben visibile al conducente.

Rimangono da verificare misure ammesse e indice di carico, insieme alle caratteristiche riportate nel documento di circolazione. Una lettera più bassa sul fianco riguarda la categoria di velocità e non consente di scegliere liberamente larghezza, diametro o capacità di carico. Il confronto tra marcature della gomma e prescrizioni del veicolo precede il montaggio anche quando si acquista un prodotto venduto come invernale.

Sondrio, Valle d’Aosta e Alto Adige, le eccezioni

Tra le eccezioni territoriali alle date canoniche dal cambio gomme c’è quella della Provincia di Sondrio. L’ordinanza 106 del 2015 prescrive l’equipaggiamento dal 15 ottobre di ogni anno al 30 aprile dell’anno seguente su tutte le strade provinciali. Sono ammessi pneumatici invernali idonei oppure mezzi antisdrucciolevoli idonei a bordo. L’estensione riguarda la rete di competenza provinciale: per statali e autostrade che attraversano lo stesso territorio bisogna consultare i rispettivi gestori.

In Valle d’Aosta l’obbligo di pneumatici da neve montati o catene a bordo è previsto dal 15 ottobre al 15 aprile. A segnalare la prescrizione sono i cartelli collocati lungo l’autostrada e agli ingressi interessati. Il dato riguarda la rete indicata dal gestore; per gli altri percorsi valdostani vanno controllati i provvedimenti degli enti competenti.

Su statali e provinciali della Provincia di Bolzano, in presenza di neve, poltiglia di neve o ghiaccio, i veicoli possono circolare con pneumatici invernali oppure con catene montate o mezzi similari omologati. La prescrizione ha validità permanente ed è comunicata dalla segnaletica. Sull’A22 e nella città di Bolzano il periodo da ricordare va dal 15 novembre al 15 aprile, indipendentemente dalle condizioni invernali.

Anche gli itinerari verso la costa possono essere interessati

L’obbligo non riguarda soltanto i valichi alpini. La Città Metropolitana di Firenze ricorda che sulle strade di sua competenza e sulla cosiddetta Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno) la prescrizione vale dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno. Per gli autoveicoli sono richiesti pneumatici invernali idonei oppure mezzi antisdrucciolevoli adeguati a bordo

L’esempio della strada che collega Firenze, Pisa e Livorno rende evidente il limite delle valutazioni basate sul clima di casa. Una destinazione costiera può essere raggiunta attraverso una strada sottoposta a obbligo stagionale, così come un percorso breve può attraversare reti di gestori diversi.

Gomme quattro stagioni, quando rispettano l’obbligo

Le quattro stagioni soddisfano le prescrizioni invernali quando possiedono le marcature richieste e rispettano le caratteristiche previste per l’auto. In Italia la marcatura M+S identifica gli pneumatici di tipo invernale.

Se lo pneumatico è conforme anche per categoria di velocità, misure e carico, il cambio stagionale non discende dal calendario. Lo stesso vale per gli invernali con caratteristiche compatibili con l’impiego oltre la finestra stagionale. La scadenza del 15 maggio interessa l’uso della deroga all’indice di velocità e non impone di sostituire ogni gomma recante M+S. La valutazione tecnica rimane legata all’utilizzo. Chilometri percorsi, clima e frequenza dei viaggi sulla neve aiutano a scegliere tra un equipaggiamento stagionale dedicato e pneumatici all season.

Accanto alla scritta M+S si può trovare il simbolo 3PMSF, una montagna a tre cime contenente un fiocco di neve. Questa marcatura identifica pneumatici che hanno superato una prova standardizzata di aderenza sulla neve mentre la sola indicazione M+S non presuppone il superamento di quel test. Il simbolo alpino compare sia su invernali dedicati sia su quattro stagioni.

Multe, quanto costa violare la prescrizione

La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 6 comporta da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati. Per gli obblighi comunali riconducibili all’articolo 7, la fascia dell’importo delle sanzioni va da 42 a 173 euro. Può aggiungersi un problema immediato di mobilità: in caso di condizioni atmosferiche avverse, la Polizia Stradale può intimare di non proseguire il viaggio ai veicoli privi di dotazioni quando costituiscono un pericolo per la circolazione.

L’impiego di pneumatici non conformi alle caratteristiche del veicolo apre invece una questione distinta dall’assenza della dotazione invernale. Per le violazioni riconducibili all’articolo 78 sono previste sanzioni da 430 a 1.731 euro, con ritiro del documento di circolazione nei casi disciplinati dalla norma.

Il rispetto delle date deve accompagnarsi alla verifica di pressione, integrità e usura del battistrada. Per gli autoveicoli la profondità minima degli intagli principali è 1,6 millimetri, secondo la disciplina sull’efficienza dei veicoli. Alla preparazione del viaggio appartengono anche la prova di montaggio dei dispositivi e la loro collocazione accessibile nel bagagliaio.

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