• 29 Settembre 2026 17:12

Corriere NET

Succede nel Mondo, accade qui!

Multe stradali, quando non si può pagare in misura ridotta

Set 29, 2026

Una multa può essere pagata al minimo previsto dalla legge entro 60 giorni? Di regola sì, ma il Codice della Strada stabilisce alcune eccezioni. L’articolo 202 consente infatti di pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica una cifra pari al minimo della sanzione. Se il versamento avviene nei primi cinque giorni, quel minimo scende ancora del 30%. Le eventuali sanzioni accessorie, come quelle sulla patente o sul veicolo, seguono comunque il proprio corso.

Il mancato arresto all’alt e il rifiuto di mostrare i documenti

Il primo divieto riguarda ciò che accade durante il controllo su strada. Chi non rispetta l’invito a fermarsi impartito dagli agenti non può accedere al pagamento in misura ridotta. La stessa conseguenza è prevista per il conducente di un veicolo a motore che si rifiuta di esibire la patente, il documento di circolazione o un altro documento che deve avere con sé. In queste situazioni il verbale viene trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione del trasgressore.

Il Codice della Strada disciplina separatamente l’obbligo di avere con sé i documenti di guida e di circolazione. Prevede anche regole per l’invito a presentarli agli uffici di polizia. Prima di concludere che il pagamento ridotto sia vietato, occorre dunque leggere quale condotta è stata contestata nel verbale.

Un secondo gruppo di eccezioni compare nel comma 3 bis dell’articolo 202. Nel trasporto di merci rientrano l’impiego irregolare di veicoli per il conto proprio e quello per il conto terzi. È escluso anche il pagamento in misura ridotta per il trasporto di merci pericolose senza la prescritta autorizzazione, quando necessaria, o in violazione delle condizioni imposte a tutela della sicurezza.

Passando alle targhe, l’elenco comprende la circolazione di un ciclomotore con targa non propria e quella di un veicolo con targa non propria o contraffatta. Compaiono anche i rinvii alle violazioni sulle targhe delle macchine agricole e alle corrispondenti disposizioni per le macchine operatrici.

Anche la guida di macchine agricole o operatrici senza patente figura tra i casi esclusi. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il divieto riguarda poi la condotta sanzionata dall’articolo 176, comma 19: invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata contromano sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli. Non è corretto estendere questa esclusione a ogni violazione commessa in autostrada: la retromarcia e l’uso improprio della corsia di emergenza sono per esempio sanzionati da un comma diverso, ferma restando la verifica di eventuali altre cause ostative nel caso concreto.

Chiude l’elenco una serie di condotte legate a documenti ritirati o sospesi e alla sospensione della patente. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se si circola abusivamente con il veicolo il cui documento di circolazione è stato ritirato, se si guida mentre la patente è ritirata, se si usa il veicolo durante la sospensione del documento di circolazione oppure se si guida durante la sospensione della patente.

Confisca del veicolo, il pagamento ridotto è vietato

L’elenco dell’articolo 202 non esaurisce le esclusioni. Quando infatti per la violazione è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria. Anche in questa ipotesi il verbale deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni. La disposizione va letta insieme alla norma che disciplina la singola infrazione con la verifica se la confisca consegua proprio al caso contestato.

Diventa allora utile distinguere la confisca, che comporta la perdita del veicolo, dal sequestro, che può essere disposto durante il procedimento, e dal fermo amministrativo. L’esempio dell’assicurazione Rc auto mostra perché la differenza conta: l’articolo 193 consente il pagamento in misura ridotta e la restituzione di un veicolo inizialmente sottoposto a sequestro. La mancata copertura assicurativa non equivale quindi, in ogni situazione, a un divieto di pagare al minimo. La stessa norma disciplina ipotesi particolari, fra cui la circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, per la quale è prevista la confisca del veicolo intestato al conducente.

Sospensione della patente, si perde il 30% e non il minimo

Un automobilista supera il limite di velocità di oltre 40 km/h e riceve una contestazione che comporta la sospensione della patente. Può pagare la sanzione pecuniaria al minimo entro 60 giorni?  La risposta è affermativa se non ricorre una distinta causa di esclusione del pagamento in misura ridotta. Non può invece applicare l’ulteriore sconto del 30% nei primi cinque giorni: l’articolo 202 esclude quel beneficio quando per la violazione è prevista la sospensione della patente.

La distinzione vale anche quando la sospensione deriva dalle nuove regole. L’articolo 218 ter prevede per alcune infrazioni una sospensione breve collegata al punteggio della patente. Se si applica quella sanzione accessoria, la verifica dello sconto del 30% richiede di considerarla. La sola perdita di punti non equivale invece di per sé a una sospensione.

Anche la guida in stato di ebbrezza mostra i limiti delle semplificazioni. Con un tasso superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l l’articolo 186 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente. Oltre 0,8 g/l, nelle ipotesi indicate dalla norma, si entra invece nel campo penale. L’ammenda prevista per il reato non è la multa amministrativa da pagare secondo il meccanismo ordinario dell’articolo 202.

Il divieto previsto dalla legge va tenuto distinto dalla scadenza del termine. Una violazione che ammette il pagamento in misura ridotta non perde questa caratteristica dopo il quinto giorno: fino al sessantesimo resta, di regola, pagabile al minimo, mentre viene meno soltanto l’eventuale sconto del 30%. Trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso, nei casi in cui il pagamento ridotto era consentito, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista, oltre alle spese di procedimento.

Versamento spontaneo e ricorso

E se il pagamento in misura ridotta è escluso fin dall’inizio? Il versamento spontaneo del minimo non sostituisce il procedimento previsto dal Codice della Strada. Bisogna leggere le indicazioni del verbale e degli atti ricevuti, tenendo conto che nei casi indicati dagli articoli 202 e 210 è prevista la trasmissione al prefetto. Chi ritiene infondato l’accertamento può valutare il ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, oppure l’opposizione al giudice di pace entro 30 giorni, che diventano 60 per chi risiede all’estero. Il pagamento in misura ridotta, quando consentito ed effettuato, preclude l’impugnazione del verbale attraverso queste vie.

D’altra parte il ricorso non è un modo per conservare il prezzo minimo nell’attesa della decisione. Se il prefetto ritiene fondato l’accertamento e respinge il ricorso, l’ordinanza ingiunge una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per ciascuna violazione, oltre alle spese.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Guarda la Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close