• 22 Settembre 2026 8:57

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Ciclomotore e motociclo: l’esenzione dal bollo vale per entrambi?

Set 22, 2026

Chi possiede contemporaneamente un ciclomotore e un motociclo potrà evitare di pagare il bollo su entrambi nel 2027? La risposta è no perché l’agevolazione riguarda un solo veicolo per ogni persona fisica. L’apparente semplicità della regola lascia però aperto un problema interpretativo: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non stabilisce quale mezzo debba essere esentato quando lo stesso proprietario possiede un ciclomotore e un motociclo.

Il decreto limita il beneficio ai pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza ordinaria cade tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Il mezzo deve risultare assicurato e intestato a una persona fisica. Aziende, società e altri soggetti giuridici restano fuori dalla misura. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni e il Parlamento potrà ancora modificarne il contenuto.

Una sola esenzione per proprietario

L’esenzione non viene concessa una volta per ciascun veicolo, bensì una sola volta per ogni soggetto che possiede i requisiti richiesti. Chi ha in garage uno scooter da 50 centimetri cubici e una moto di cilindrata superiore non riceverà quindi due agevolazioni. Uno dei mezzi potrà beneficiare dello sgravio mentre per l’altro continuerà a essere dovuto il tributo previsto dalla regione di competenza.

Il vincolo opera sul singolo contribuente e non sul nucleo familiare. Due componenti della stessa famiglia, ciascuno proprietario di un veicolo agevolabile, possono rientrare entrambi nella misura. Se ciclomotore e motociclo risultano intestati alla stessa persona scatta invece il tetto di un solo mezzo.

E se nel linguaggio quotidiano motorino, scooter, moto e motoveicolo vengono utilizzati come termini equivalenti, dal punto di vista giuridico indicano categorie differenti. L’articolo 52 del Codice della Strada definisce ciclomotori i veicoli a motore a due o tre ruote con cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici, se dotati di motore termico, e velocità massima fino a 45 chilometri orari. Quando viene superato almeno uno dei limiti previsti, il veicolo ricade nella categoria dei motoveicoli.

Il termine motoveicolo possiede un significato più ampio. L’articolo 53 del Codice della Strada comprende in questa famiglia motocicli, motocarrozzette, motocarri, mototrattori e altre tipologie. Il motociclo è quindi una sottocategoria: è il veicolo a due ruote destinato al trasporto di un massimo di due persone, conducente compreso.

La distinzione conta anche ai fini fiscali. Per i motocicli si parla di tassa automobilistica legata al possesso. Per i ciclomotori il decreto richiama espressamente la tassa di circolazione. Quest’ultima segue una disciplina diversa e deve essere versata quando il motorino viene utilizzato su strada.

Quali mezzi a due ruote rientrano nell’esenzione

Per motocicli e ciclomotori il decreto non fissa il tetto di 80 kW previsto per le autovetture. La soglia di potenza riguarda soltanto le auto mentre le due ruote seguono un criterio autonomo. Il motore deve essere alimentato a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione. In base alla formulazione adottata rientrano i modelli a benzina e quelli ibridi che conservano una componente alimentata con questo carburante. Le moto e i ciclomotori elettrici non sono compresi nella nuova disposizione, ferma restando l’applicazione delle esenzioni già previste dalle singole Regioni.

Un’altra condizione riguarda l’assicurazione. Il veicolo sul quale viene applicato lo sgravio deve risultare assicurato. Il decreto non precisa ancora in quale data debba essere verificata la copertura né come vadano trattate le polizze sospese durante i mesi invernali, pratica diffusa tra i motociclisti. Su questo punto serviranno istruzioni amministrative più dettagliate.

L’ordine di priorità stabilito dal decreto penalizza chi possiede anche una piccola auto. L’esenzione per motocicli e ciclomotori spetta soltanto quando la persona non risulta soggetto passivo del bollo per un’autovettura con potenza pari o inferiore a 80 kW.

In pratica chi possiede un’auto da 70 kW e una moto non potrà destinare il beneficio alla due ruote. L’agevolazione verrà assorbita dall’automobile, purché sussistano gli altri requisiti. La moto continuerà a pagare il bollo. Lo scenario cambia se la vettura supera gli 80 kW. In questo caso l’auto resta fuori dal perimetro dello sgravio e il proprietario può accedere all’esenzione prevista per il motociclo o per il ciclomotore.

Più motocicli, conta la potenza più bassa

Quando una persona possiede due o più motocicli agevolabili, il decreto assegna l’esenzione al mezzo con la minore potenza espressa in kilowatt. Il dato da prendere come riferimento si trova nella carta di circolazione. Supponendo che lo stesso proprietario abbia una moto da 11 kW e una da 35 kW, sarà la prima a non pagare il bollo. La scelta non dipende dalla cilindrata, dal valore commerciale, dall’età del mezzo o dall’importo che il contribuente vorrebbe risparmiare.

Se i motocicli hanno la stessa potenza, viene favorito quello per il quale sarebbe dovuta la tassa meno elevata. L’esenzione viene applicata al mezzo che avrebbe già il bollo meno costoso mentre il tributo più alto resta a carico del proprietario. L’importo varia in base alla Regione, alla potenza e alla classe ambientale del veicolo. Il

Più ciclomotori, favorito quello più vecchio

Se risultano intestati alla stessa persona più motorini agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta a quello con la data di prima immatricolazione più remota. La potenza non entra dunque nel confronto tra più ciclomotori. Neppure l’eventuale differenza tra gli importi della tassa di circolazione incide sulla selezione. A prevalere è il mezzo immatricolato prima.

Questa scelta si spiega anche con le caratteristiche della categoria. I ciclomotori termici sono soggetti a limiti tecnici molto ravvicinati mentre la data di immatricolazione offre un criterio più semplice da applicare attraverso gli archivi pubblici.

Cosa succede con un ciclomotore e un motociclo

L’esenzione riguarda un solo veicolo e perciò ciclomotore e motociclo non possono essere agevolati insieme. Il comma dedicato alle due ruote disciplina però separatamente il caso di più motocicli e quello di più ciclomotori. Per i primi utilizza la minore potenza e, in caso di parità, il bollo meno caro. Per i secondi guarda alla data della prima immatricolazione.

Chi possiede due motocicli a benzina da 15 e 40 kW, senza avere un’auto fino a 80 kW, riceverà lo sgravio sul modello da 15 kW. Per la moto più potente il bollo resterà dovuto. Con due motocicli entrambi da 35 kW, l’esenzione sarà assegnata a quello gravato dalla tassa meno cara. Il proprietario non potrà indicare il mezzo con l’importo più elevato per aumentare il proprio risparmio.

Se risultano intestati due ciclomotori, uno immatricolato nel 2005 e l’altro nel 2018, verrà agevolato il primo. Il criterio cronologico prevale senza confrontare la potenza. Nel caso di un ciclomotore e di un motociclo, entrambi a benzina e regolarmente assicurati, uno solo potrà essere esentato. La regola della minore potenza conduce verso il ciclomotore, ma il testo legislativo richiede ancora un chiarimento formale per il confronto tra categorie diverse.

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