• 13 Settembre 2026 9:48

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Che fine fanno i soldi della sosta? Il nuovo vincolo allo studio

Set 12, 2026

Una moneta inserita nel parcometro, un pagamento effettuato con l’app oppure un abbonamento sottoscritto per lasciare l’auto sulle strisce blu: dove finiscono queste somme? Secondo la nuova bozza del nuovo Codice della Strada gli incassi spettanti agli enti proprietari delle strade saranno destinati ai parcheggi, al trasporto pubblico locale e agli interventi per rendere gli spazi urbani più accessibili alle persone con disabilità.

I Comuni possono istituire fasce di sosta e parcheggi a pagamento attraverso una deliberazione della giunta. La disciplina nazionale regola anche la presenza delle aree gratuite, le categorie esentate, i dispositivi per misurare la durata del posteggio e le conseguenze del mancato o insufficiente pagamento.

Dentro lo stesso articolo compare la norma sulla destinazione del denaro. Il comma 7 stabilisce che i proventi dei parcheggi a pagamento, nella parte spettante agli enti proprietari della strada, siano impiegati per installare, costruire e gestire parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, per migliorare le strutture esistenti, per finanziare il trasporto pubblico locale e per favorire la mobilità urbana. In ogni caso la formulazione vigente presenta confini molto larghi. Dietro l’espressione “migliorare la mobilità urbana” sono infatti ricondotte numerose attività.

Il primo impiego riguarda i parcheggi

La destinazione più immediata coincide con il sistema della sosta. Gli enti possono utilizzare i ricavi per costruire nuove autorimesse pubbliche, ampliare un parcheggio esistente, riqualificare le aree in superficie oppure sostenere i costi della gestione. Il perimetro comprende strutture molto diverse. Accanto ai parcheggi sotterranei e multipiano trovano spazio le aree di interscambio, i sistemi di accesso, le barriere, gli impianti di illuminazione, la segnaletica e gli strumenti di pagamento.

Di più: si aprono prospettive interessanti per molti Comuni in quanto sensori che rilevano gli stalli liberi, pannelli informativi, applicazioni interoperabili e piattaforme capaci di orientare gli automobilisti diventano tecnologie che possono essere effettivamente integrate.

In ogni caso non ogni acquisto collegato genericamente alla viabilità può però essere finanziato con questi fondi. Fra la spesa e le finalità individuate dalla legge ci deve essere un rapporto dimostrabile attraverso gli atti amministrativi e i documenti contabili.

La Corte dei Conti della Lombardia ha affrontato il tema nella deliberazione 207 del 2026, dedicata alla possibilità di pagare con gli introiti della sosta un incarico professionale per la redazione del Piano dei parcheggi. Secondo i giudici contabili, la spesa può essere ammessa quando il piano non si limita a delineare scenari generali, ma prepara interventi realizzabili e collegati alla gestione o alla riorganizzazione della sosta.

Una quota per sostenere autobus, tram e metropolitane

Il secondo canale conduce al trasporto pubblico locale. L’impostazione era già presente nel Codice della Strada, ma la nuova bozza la conserva nel nuovo assetto. Dietro a questa scelta c’è una politica della mobilità: la tariffa sulle strisce blu regola l’occupazione di uno spazio pubblico limitato e disincentiva gli spostamenti verso le aree urbane più congestionate.

L’utilizzo di una parte degli incassi per autobus, tram, metropolitane o servizi di collegamento permette di offrire un’alternativa all’impiego dell’auto privata. Il legame diventa ancora più evidente nel caso dei parcheggi scambiatori collocati ai margini delle città e collegati alle reti di trasporto. La formula utilizzata dalla bozza rimane comunque ampia. Non viene chiarito se le somme possano coprire senza limiti sia gli investimenti sia le spese di esercizio, né è indicato un criterio per distribuire i fondi fra infrastrutture della sosta e trasporto collettivo.

Più attenzione alla mobilità delle persone con disabilità

Fra le destinazioni ammesse rientrerebbero gli interventi destinati alle persone con disabilità, la realizzazione e la manutenzione degli stalli riservati, lo sviluppo tecnologico delle relative strutture e le spese necessarie per accertare le violazioni.

I fondi possono così tradursi in parcheggi progettati con dimensioni corrette, raccordi fra carreggiata e marciapiede, percorsi privi di barriere, segnaletica più leggibile e sistemi digitali per verificare i contrassegni. Rientrerebbero nel quadro anche gli strumenti impiegati per contrastare l’occupazione abusiva degli spazi riservati.

Anche questa proposta si inserisce in un percorso normativo già avviato. La legge 177 del 2024 ha modificato l’articolo 188 del Codice della Strada e ha confermato che i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di contrassegno possono sostare gratuitamente nelle aree a pagamento. L’articolo 23 disciplina anche i dispositivi per il controllo della durata della sosta e la presenza di un numero adeguato di spazi gratuiti.

Cosa succede quando la sosta è affidata a un concessionario

Molti enti non gestiscono direttamente parcometri, applicazioni e controlli. Il servizio viene spesso assegnato a una società privata, a un’azienda partecipata oppure a un soggetto in house. La presenza di un operatore esterno non fa sparire il vincolo. Secondo la Corte dei Conti, l’amministrazione non può utilizzare la forma contrattuale scelta per trasformare gli incassi della sosta in ricavi completamente svincolati dalle destinazioni imposte dal Codice della Strada.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato il caso di un Comune che aveva affidato il servizio a una società in house. I giudici hanno chiesto di distinguere le somme accertate, le risorse vincolate e gli importi confluiti nel risultato di amministrazione. La modalità di gestione, secondo quella pronuncia, non modifica la natura dell’entrata. Il Comune deve garantire sul piano sostanziale che i soldi riscossi attraverso la società siano ricondotti alle finalità previste dalla legge, senza dispersioni verso servizi estranei.

Rimane da separare il gettito complessivo dalla parte spettante all’ente. I costi di gestione, la remunerazione del concessionario e il canone versato all’amministrazione dipendono dal contratto, mentre l’articolo 7 utilizza espressamente la formula “in quanto spettanti agli enti proprietari della strada”.

In ogni caso la regola non comprende ogni parcheggio a pagamento esistente sul territorio. Un’autorimessa privata, gestita come normale attività economica e priva di rapporti con un ente proprietario della strada, conserva la disponibilità dei propri ricavi. Diverso è il caso di un parcheggio pubblico affidato in concessione. Qui la gestione privata non basta, da sola, a sottrarre gli incassi alla disciplina pubblicistica.

Il Codice della Strada considera a uso pubblico anche le aree alle quali può accedere la generalità degli automobilisti, pur in presenza di una tariffa, di una barriera o di altri dispositivi mobili. Questa qualifica aiuta a individuare le regole di circolazione, ma per stabilire la destinazione dei soldi occorre esaminare proprietà, atto istitutivo e contratto di gestione.

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