• 22 Luglio 2026 12:58

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Monopattini, scatta l’obbligo di assicurazione Rc ma restano due limiti

Lug 22, 2026

Dal 16 luglio 2026 i monopattini elettrici sprovvisti di assicurazione non possono più circolare sulle strade italiane. Dopo il casco obbligatorio e l’introduzione del contrassegno identificativo, la riforma della micromobilità arriva così al passaggio più delicato. La legge impone una vera polizza di responsabilità civile dei veicoli, appartenente al ramo 10 e costruita secondo le regole della Rc auto.

Il contratto deve identificare il monopattino attraverso il codice del cosiddetto targhino. Alla registrazione cartacea si affianca poi il collegamento telematico con le banche dati della Motorizzazione civile e dell’Ania, senza il quale la copertura non risulta verificabile dagli organi di polizia.

La svolta rafforza la posizione di pedoni, ciclisti, automobilisti e altri utenti danneggiati. Chi subisce un incidente può infatti rivolgersi alla compagnia del responsabile, contando sui medesimi massimali minimi applicati ad auto e motocicli. Il nuovo impianto non nasce però privo di zone grigie. Per almeno due anni i sinistri causati dai monopattini rimarranno fuori dal sistema del risarcimento diretto. Un secondo problema riguarda il Fondo di garanzia per le vittime della strada: la sua operatività è stata annunciata da una circolare ministeriale mentre il richiamo legislativo alle norme assicurative coinvolge espressamente un titolo diverso del Codice delle assicurazioni.

Dal casco all’assicurazione

Il percorso è cominciato con la legge 177 del 25 novembre 2024. L’articolo 14 ha esteso a tutti i conducenti l’obbligo del casco e introducendo contrassegno e Rc. Una parte della riforma ha prodotto effetti immediati. Per targa e assicurazione, al contrario, sono serviti diversi provvedimenti attuativi, una piattaforma informatica dedicata e il collegamento tra i sistemi della Motorizzazione civile, dell’Ania e delle compagnie.

La legge 177 stabilisce che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possano essere posti in circolazione senza la copertura per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile. Lo stesso comma dispone l’applicazione del Titolo X del Codice delle assicurazioni private. Il contrassegno identificativo è diventato operativo dal 17 maggio 2026, secondo la decorrenza indicata negli atti ministeriali. La Rc è arrivata due mesi dopo: le difficoltà tecniche segnalate dall’Ania hanno spinto Mimit e Mit a fissare l’avvio al 16 luglio, concedendo alle imprese sessanta giorni per completare l’adeguamento informatico.

Prima della riforma un proprietario poteva proteggersi con una garanzia per la responsabilità civile personale, in genere inserita nella polizza del capofamiglia. La copertura interveniva se le condizioni contrattuali comprendevano anche i danni provocati durante l’uso del monopattino.

Quel contratto non era obbligatorio e non offriva tutte le garanzie riservate dalla legge alle vittime di un incidente stradale. Dal 16 luglio per rispettare l’obbligo serve una Rc auto riferita al singolo mezzo e collegata al suo codice identificativo. Una polizza famiglia può continuare a coprire gli altri rischi della vita privata compresi nel contratto ma senza sostituire l’assicurazione imposta dalla riforma.

Contrassegno prima, assicurazione dopo

La sequenza operativa parte dall’identificazione. Senza contrassegno la compagnia non dispone del codice da associare al contratto mentre la banca dati non può collegare con certezza mezzo, proprietario e polizza. Il cosiddetto targhino non equivale alla targa automobilistica. Non comporta immatricolazione, carta di circolazione o iscrizione al Pubblico registro automobilistico. Si tratta di un supporto adesivo, plastificato, non rimovibile e dotato di una combinazione alfanumerica univoca.

La richiesta si presenta tramite il Portale dell’automobilista, accedendo con Spid di secondo livello o carta d’identità elettronica. Il cittadino sceglie dove ritirare il contrassegno, paga attraverso PagoPA e completa l’associazione con il proprio codice fiscale. Ritiro e pratica possono passare da un ufficio della Motorizzazione civile oppure da uno studio di consulenza automobilistica,

Il contrassegno è collegato al proprietario e non può essere trasferito insieme al mezzo. In caso di vendita, il cedente deve rimuoverlo e chiederne la cancellazione. Da parte sua l’acquirente deve ottenere un nuovo codice e stipulare o aggiornare la copertura. Furto e smarrimento del targhino o del monopattino richiedono una denuncia entro 48 ore. Gli estremi della segnalazione vanno poi inseriti nella piattaforma così da cancellare l’identificativo non più utilizzabile.

Chi deve stipulare la polizza

L’obbligo ricade sul proprietario del monopattino. La copertura segue il veicolo identificato mentre le condizioni contrattuali determinano quali conducenti possano utilizzarlo senza esporre il contraente a una rivalsa. Anche un ragazzo di almeno 14 anni può risultare intestatario del contrassegno e della polizza. La domanda e la stipula devono però essere curate da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La possibilità di intestare il contratto a un minorenne non va confusa con una copertura automatica per tutti i componenti della famiglia. Quando genitori e figli usano lo stesso mezzo bisogna controllare se la formula consenta la guida libera oppure preveda un conducente esclusivo.

Le compagnie non possono rifiutare la copertura

L’applicazione del Titolo X porta con sé l’obbligo a contrarre previsto dall’articolo 132 del Codice delle assicurazioni. Dal 16 luglio le imprese autorizzate a operare nel ramo 10 devono formulare un’offerta a chi richiede una Rc per monopattino, nel rispetto delle tariffe e delle condizioni predisposte.

Non esiste un prezzo amministrato. Ogni compagnia costruisce il premio sulla base dei propri criteri, delle caratteristiche del proprietario, della formula di guida e delle garanzie richieste. Il settore non possiede ancora una serie storica completa sulla frequenza dei sinistri, sul costo medio dei danni e sul comportamento assicurativo dei proprietari.

La garanzia tutela i terzi danneggiati dall’uso del mezzo. Rientrano nel perimetro, nei limiti delle responsabilità accertate, le lesioni provocate a pedoni o altri utenti, i danni alle automobili, alle biciclette, agli arredi urbani e agli oggetti appartenenti a soggetti estranei. I massimali minimi sono gli stessi della Rc auto tradizionale: 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni per quelli alle cose. Le

Il danneggiato dispone dell’azione diretta prevista dall’articolo 144. Può quindi chiedere il pagamento alla compagnia che assicura il responsabile senza dover inseguire soltanto il patrimonio personale di proprietario e conducente. Le clausole interne del contratto, come una franchigia o un’ipotesi di rivalsa, non possono essere opposte alla vittima per negarle il risarcimento. Dopo avere pagato il terzo l’impresa può però recuperare dall’assicurato le somme nei casi contemplati dalla polizza.

Primo limite: niente risarcimento diretto per almeno due anni

La prima limitazione riguarda il meccanismo con cui vengono liquidati i danni. Nel settore automobilistico, quando ricorrono le condizioni previste, l’assicurato non responsabile presenta la richiesta alla propria compagnia. Quest’ultima paga per conto dell’impresa del danneggiante e regola in un secondo momento i rapporti economici attraverso il sistema Card.

Per i monopattini il risarcimento diretto non parte insieme all’obbligo assicurativo. È stato disposto un periodo transitorio non inferiore a due anni durante il quale l’Ivass raccoglierà dati su polizze, incidenti e costi delle liquidazioni. La prima rilevazione avrà come riferimento il 31 dicembre 2026 con le verifiche che proseguiranno ogni sei mesi. Solo dopo la costruzione di uno specifico forfait nazionale potrà diventare operativo il sistema per questa categoria di veicoli.

Durante la fase transitoria si applica la procedura ordinaria dell’articolo 148. Chi subisce un danno causato da un monopattino deve inviare la richiesta alla compagnia del responsabile, indicando dinamica, soggetti coinvolti, cose danneggiate, eventuali testimoni e documentazione medica. I termini per l’offerta sono di 60 giorni per i danni alle cose e di 90 giorni per le lesioni personali. Il primo termine scende a 30 giorni quando entrambi i conducenti sottoscrivono il modulo Cai, secondo le indicazioni IVASS sulle richieste di risarcimento.

L’esclusione temporanea solleva anche una questione giuridica. Gli articoli 149 e 150 appartengono al Titolo X richiamato dalla legge mentre la sospensione nasce da una circolare e non da una modifica legislativa. La scelta risponde a un problema operativo, ma la gerarchia delle fonti potrebbe alimentare contestazioni nei casi concreti.

Secondo limite: il raccordo incerto con il Fondo di garanzia

Che cosa accade se il monopattino non è assicurato, fugge senza essere identificato oppure risulta coperto da un’impresa insolvente? Per gli altri veicoli interviene nei casi previsti il Fondo di garanzia per le vittime della strada gestito da Consap.

Il testo legislativo presenta però un raccordo imperfetto. La legge 160 del 2019, come modificata dalla riforma, richiama espressamente il Titolo X del Codice delle assicurazioni. Le norme sul Fondo sono collocate nel Titolo XVII, come mostra il testo aggiornato del Codice pubblicato dall’IVASS. Non significa che Consap abbia annunciato di respingere i sinistri. Al contrario, la linea ministeriale indica l’operatività del Fondo dalla stessa data dell’obbligo assicurativo. Rimane però una debolezza nel coordinamento tra la norma primaria e l’atto amministrativo che ne guida l’applicazione.

Il problema non è soltanto teorico. In presenza di danni gravi, un contenzioso sull’esatta base giuridica dell’intervento potrebbe allungare i tempi e aumentare l’incertezza per le vittime. In via generale il Fondo interviene quando il veicolo responsabile non è identificato, non risulta assicurato, circola contro la volontà del proprietario oppure è coperto da un’impresa sottoposta a liquidazione.

Multa da 100 a 400 euro per chi circola senza Rc

La riforma prevede una sanzione per la circolazione senza assicurazione o contrassegno. L’importo varia da 100 a 400 euro e si applica anche quando il targhino non è visibile, risulta alterato o contraffatto oppure non sono stati aggiornati i dati del proprietario.

Il pagamento ordinario in misura ridotta è pari a 100 euro. Versando entro cinque giorni dalla contestazione, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 202 del Codice della Strada, la cifra scende del 30% e arriva a 70 euro. Quest’ultimo importo non deve essere confuso con le violazioni tecniche sanzionate da 200 a 800 euro. In quel caso la riduzione del 30% sul minimo porta la somma a 140 euro, non a 70.

Per l’assenza della Rc del monopattino non si applica il trattamento previsto dall’articolo 193 per automobili e motocicli. La disciplina speciale contempla una multa più contenuta e non dispone il sequestro amministrativo collegato alla mancanza di assicurazione degli altri veicoli. Restano ferme le misure più severe legate a situazioni differenti, come la circolazione con dispositivi aventi caratteristiche tecniche incompatibili con la categoria dei monopattini.

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