Dal 12 luglio 2026, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 125 dell’8 giugno 2026, un dispositivo può essere utilizzato per accertare l’eccesso di velocità quando appartiene a un prototipo omologato secondo la nuova procedura oppure rientra tra quelli che il regime transitorio considera omologati. A questa prima condizione devono aggiungersi la conformità del singolo esemplare, una taratura valida, le verifiche di funzionalità e il rispetto delle regole sulla collocazione della postazione.
La questione va quindi affrontata su due livelli: da una parte bisogna stabilire quali modelli possano essere impiegati, dall’altra occorre controllare se lo specifico apparecchio che ha rilevato l’infrazione fosse regolare nel giorno indicato sul verbale.
Non esiste un’unica lista di autovelox legali
Il decreto disciplina l’omologazione dei prototipi, cioè dei modelli sottoposti all’esame del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La multa viene però prodotta da un singolo esemplare, identificato di norma attraverso una matricola e installato in una determinata configurazione.
Un modello può dunque essere omologato mentre l’apparecchio potrebbe non essere conforme al prototipo, avere la taratura scaduta oppure essere stato utilizzato senza rispettare altre condizioni previste dal Codice della Strada.
Il decreto ministeriale definisce per la prima volta una disciplina organica delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione dei misuratori utilizzati per accertare le violazioni dei limiti massimi di velocità. L’articolo 2 stabilisce che, dopo l’esito positivo delle verifiche, il Ministero rilascia il decreto di omologazione del prototipo. Quel provvedimento consente al titolare di produrre gli esemplari destinati all’impiego su strada in conformità al modello autorizzato.
La nuova procedura riguarda tanto gli autovelox, quanto i sistemi capaci di calcolare la velocità media su una tratta, come Tutor e Vergilius.
I modelli che il decreto considera omologati
L’articolo 6 prevede che i dispositivi conformi ai prototipi individuati nell’Allegato B “si intendono omologati” ai fini del nuovo decreto. La versione pubblicata dal Ministero comprende complessivamente 25 prototipi, suddivisi nelle ultime due pagine del provvedimento. I modelli indicati sono:
Photored F17DR
T-Exspeed V.2.0
Autovelox 106SE Radar
EnVES EVO MVD 1605
Celeritas EVO 1506
Trucam HD
Telelaser Truspeed
Trucam
Velomatic 512D
EnVES EVO MVD 2005
Autovelox 106
VRS-EVO-T12-5-R
Velocar Red&Speed EVO-R
Celeritas MSE 2021
Tutor 3.0
Vergilius Plus
Celeritas MVD 2022
VRS EVO 2
T-Exspeed
K53800 Speed
TCS – Traffic Control System
Autosc@n Speed
Celeritas MVD 2020
Aguia Red & Speed
Velocar Red&Speed EVO M
Questi prototipi erano già stati approvati con i decreti dirigenziali emanati secondo il decreto ministeriale 282 del 13 giugno 2017. Il nuovo provvedimento li considera conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal Capo 1 dell’Allegato A e attribuisce loro il nuovo status.
Essere nell’Allegato B non basta
L’articolo 6 non concede un lasciapassare indistinto a qualsiasi apparecchio che riporti una denominazione simile a uno dei modelli elencati. Il singolo dispositivo deve essere conforme al prototipo approvato. Per gli strumenti già in uso, il decreto collega questa conformità anche alla presenza di un certificato di taratura iniziale o periodica e a verifiche di funzionalità in corso di validità.
Devono coincidere il modello, la versione e la configurazione tecnica. Una sigla commerciale vicina non consente di presumere che si tratti dello stesso prototipo. Persino una diversa versione del software potrebbe assumere rilievo quando interviene sul processo di misurazione, sull’acquisizione delle immagini o sull’associazione della velocità al veicolo.
L’Allegato B identifica inoltre i decreti di approvazione, non soltanto i nomi dei prodotti. La verifica deve quindi riguardare anche il numero e la data del provvedimento ministeriale richiamato sul verbale o nella documentazione dell’ente.
Le nuove omologazioni rilasciate dopo il decreto
L’Allegato B fotografa il regime transitorio al momento dell’entrata in vigore della disciplina, ma non è destinato a rimanere l’unico elenco di modelli utilizzabili. D’ora in avanti i produttori possono presentare una domanda secondo la procedura descritta dal decreto. Quando il prototipo supera le prove e soddisfa i requisiti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette un nuovo provvedimento di omologazione e lo pubblica sul proprio sito istituzionale.
Che cosa accade agli apparecchi esclusi dall’Allegato B
Un modello non inserito nell’elenco non è necessariamente illegale in via definitiva. Il titolare di un prototipo approvato prima del decreto del 2017 può presentare la documentazione capace di dimostrare il rispetto dei requisiti di laboratorio e di taratura previsti dalla nuova disciplina. Il Ministero deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla domanda e in caso di esito positivo rilasciare il decreto di omologazione.
Il percorso cambia per gli strumenti approvati secondo le regole precedenti ma non ancora allineati agli standard richiesti. In quella situazione bisogna integrare il fascicolo, svolgere le prove mancanti e attendere il riconoscimento formale. Durante questo intervallo il dispositivo non dovrebbe essere utilizzato per accertare in automatico le violazioni perché manca il titolo previsto dal nuovo quadro.
Circa 850 dispositivi sono stati fermati
Secondo i dati diffusi in occasione della pubblicazione del decreto, circa 3.150 apparecchi dei poco più di 4.000 censiti in Italia appartengono ai prototipi ricompresi nel regime transitorio. Approssimativamente 850 strumenti non possiedono invece i requisiti per proseguire subito l’attività e devono attendere la nuova omologazione o l’integrazione della documentazione.
Questi numeri riguardano i dispositivi registrati nella piattaforma nazionale, non tutti gli apparecchi che nel corso degli anni sono stati acquistati dalle amministrazioni. Dal novembre 2025 il Ministero mette a disposizione una banca dati pubblica degli autovelox comunicati dagli enti utilizzatori.
Per ogni apparecchio vengono indicati marca, modello, versione, matricola quando disponibile, estremi del decreto ministeriale, collocazione chilometrica e direzione di marcia nei casi pertinenti. I dati sono trasmessi dalle amministrazioni attraverso la piattaforma telematica e pubblicati sul portale istituzionale.
Il cittadino che riceve una multa può confrontare le informazioni riportate nel verbale con quelle presenti nel censimento. L’assenza dalla piattaforma merita un controllo, ma non permette sempre di concludere da sola che il verbale sia nullo.
Quali apparecchi possono dunque fare multe valide
Dal 12 luglio 2026 possono essere utilizzati i dispositivi conformi ai 25 prototipi inseriti nell’Allegato B, i modelli che otterranno un nuovo decreto di omologazione secondo la procedura del decreto 125, gli apparecchi precedentemente approvati che completeranno con esito positivo il percorso transitorio previsto dall’articolo 6.
Per ciascuno di essi devono però sussistere anche:
la conformità del singolo esemplare al prototipo;
una taratura iniziale o periodica valida;
le verifiche di funzionalità con esito positivo;
l’identificazione corretta del dispositivo;
la registrazione e la coerenza dei dati comunicati al MIT;
la corretta installazione e segnalazione;
l’autorizzazione della postazione quando richiesta;
il rispetto delle regole sul trattamento delle immagini e sulla formazione del verbale.