• 19 Giugno 2026 14:48

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Garante della privacy vieta le telecamere per le infrazioni al Codice della Strada

Giu 19, 2026

Nelle città italiane, la presenza di telecamere di videosorveglianza è diventata una realtà quotidiana, spesso percepita come uno strumento onnicomprensivo per garantire l’ordine pubblico e il rispetto della legalità. Tuttavia, un recente e significativo intervento del Garante per la protezione dei dati personali ha tracciato un confine netto tra le diverse finalità di questi dispositivi, stabilendo che i filmati catturati per ragioni di sicurezza urbana non possono essere trasformati in prove per contestare violazioni al Codice della Strada. Questa decisione rappresenta un punto di svolta fondamentale nel bilanciamento tra l’esigenza di controllo del territorio e il diritto dei cittadini alla riservatezza e alla correttezza del trattamento dei dati.

L’origine del divieto

La questione è balzata agli onori della cronaca a seguito di un ammonimento formale rivolto dall’Autorità al Comune di Reggio Calabria. L’amministrazione comunale aveva utilizzato le riprese di alcune videocamere di sorveglianza cittadina non solo per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, ma anche per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e, conseguentemente, per contestare a un automobilista una specifica violazione del Codice della Strada.

Secondo il Garante, tale operazione è illegittima poiché viola il cosiddetto “vincolo di finalità”. Le videocamere che riprendono la pubblica via in modo continuativo e ad ampio raggio sono installate dai Comuni con l’obiettivo specifico di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria. Utilizzare quegli stessi dati per sanzionare un’infrazione amministrativa stradale significa perseguire uno scopo diverso da quello dichiarato originariamente, in assenza di un’idonea base giuridica che ne disciplini il trattamento per fini sanzionatori stradali.

La distinzione tra sanzione amministrativa e reato

Esiste una sola eccezione a questo divieto: l’uso dei filmati è consentito e conservabile esclusivamente qualora, in seguito a un incidente, emergano condotte rilevanti penalmente. Nel caso specifico di Reggio Calabria, il danno subito dal conducente era stato valutato con una prognosi di soli dieci giorni, configurando una fattispecie di lesioni lievi. Poiché non vi era stata una querela di parte e non sussistevano profili di rilievo penale, l’uso amministrativo del girato è stato ritenuto illecito.

Inoltre, l’Autorità ha censurato come illegittimo anche l’invio del filmato alla Motorizzazione Civile finalizzato a un’eventuale revisione della patente. Tale pratica, infatti, non è prevista dal Codice della Strada né da altre normative di settore, configurando una violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Una tutela per i cittadini

Il pronunciamento del Garante sottolinea un concetto fondamentale del diritto moderno: la tecnologia non può essere usata in modo indiscriminato. Ogni trattamento di dati personali deve essere limitato alla finalità per cui è stato autorizzato. Se un Comune desidera monitorare le infrazioni al Codice della Strada, deve installare dispositivi specifici e segnalati a tale scopo (come autovelox o telecamere ai varchi ZTL), che sottostanno a normative diverse rispetto a quelle della sicurezza urbana.

Questa decisione impedisce che i sistemi di videosorveglianza nati per proteggere i cittadini dal crimine si trasformino in uno strumento di controllo amministrativo improprio. Per gli automobilisti, questo significa una maggiore protezione contro accertamenti “surrettizi”, mentre per le amministrazioni comunali l’obbligo è quello di adeguare le proprie procedure sanzionatorie nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, evitando di sovrapporre la sicurezza stradale alla sicurezza urbana senza le necessarie autorizzazioni legali.

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